Cassazione Penale, Ordinanza n. 08898/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19/03/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le doglianze miravano a contestare la valutazione delle prove poste a fondamento del riconoscimento del suo coinvolgimento nei fatti descritti al capo c), assumendo una sovrapposizione con emergenze riferibili a un diverso episodio, avvenuto in data 12 giugno e rimasto estraneo alle contestazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproponessero argomentazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici rilevanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una critica alla valutazione probatoria già compiuta nei gradi di merito, basata su considerazioni corrette, puntuali rispetto alle deduzioni difensive, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente profilo giuridico, si risolvano nella mera richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di merito.
- Il ricorso è inammissibile quando ripropone argomentazioni già esaminate e motivatamente disattese in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la motivazione di merito risulti logicamente coerente, puntuale rispetto alle doglianze difensive e immune da manifeste incongruenze.
- La confusione tra un fatto contestato e un diverso episodio estraneo al capo d'imputazione non è idonea, di per sé, a fondare un valido vizio di legittimità se non incide sulla tenuta logica e giuridica della motivazione di merito.
Come è indicizzato
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