Ordinanza n. 1722/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 998/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare nella controversia relativa a una procedura di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa, in proprio e quale mandataria di un costituendo raggruppamento, ha proposto appello cautelare, integrato da motivi aggiunti, contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva negato la tutela cautelare. Dal testo non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti né l'oggetto specifico dell'atto contestato nella procedura di gara. Il Consiglio di Stato ha esaminato il presupposto del periculum in mora, rilevando che la parte appellante aveva presentato domanda di partecipazione senza allegare la dichiarazione di disponibilità e che, nondimeno, non era stata esclusa, come risultava dal verbale del 4 maggio 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando sostanzialmente il diniego di tutela pronunciato dal TAR. La ragione decisiva è l'assenza del periculum in mora: la parte appellante non aveva allegato alla domanda di partecipazione la dichiarazione di disponibilità, ma non era stata esclusa dalla procedura; pertanto non risultava configurabile un pregiudizio attuale e grave tale da giustificare la misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l'appello è stato respinto per mancanza del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare in appello richiede la dimostrazione di un periculum in mora concreto, attuale e grave; in sua assenza l'appello cautelare deve essere respinto.
- La mancata allegazione di un documento richiesto per la partecipazione a una gara non dimostra, da sola, un pericolo cautelare quando l'amministrazione non abbia adottato un provvedimento di esclusione e il concorrente sia rimasto ammesso alla procedura.
- L'assenza di un'esclusione dalla gara può escludere, allo stato degli atti, la sussistenza di un pregiudizio attuale idoneo a fondare la sospensione cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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