Sentenza del 15/02/2021 n. 210 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - IVA - -Società collegate - Stessa compagine sociale - Indice di evasione - Non rileva - Costi per provvigioni- Inerenza - Spesa effettivamente sostenuta - Rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva ritenuto che il collegamento tra le due società (medesima compagine sociale) costituisse un indice di evasione tale da giustificare il disconoscimento dei costi per provvigioni e la perdita della detrazione IVA; la società ricorrente ha dimostrato che le prestazioni erano effettive, il costo era stato effettivamente sostenuto e l'IVA era stata versata
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la comune compagine sociale non costituisce di per sé presunzione sufficiente di evasione e non giustifica automaticamente il disconoscimento dei costi. Per la deducibilità IRES (redditi) occorre valutare l'inerenza e l'utilità del costo e la sua effettiva sussistenza. La detrazione IVA non può essere negata se è provato che le prestazioni sono reali, il costo è stato sostenuto e l'imposta è stata assolta dalle parti. Di conseguenza il disconoscimento è stato respinto e la posizione del contribuente è stata accolta
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986 (TUIR) - disciplina del reddito d'impresa e deducibilità dei costi
La deducibilità dei costi va valutata in base all'inerenza e all'utilità per l'attività d'impresa; il mero collegamento societario non autorizza di per sé il disconoscimento
D.Lgs. 26 ottobre 1972, n. 633 (norme IVA)
La detrazione dell'IVA può essere negata solo se l'operazione non è reale o se l'imposta non è stata effettivamente assoluta; se le prestazioni sono effettive, il costo sostenuto e l'IVA versata, la detrazione deve essere riconosciuta
Principio dell'onere della prova in materia tributaria
Spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare indici concreti di evasione o la simulazione delle operazioni; le deduzioni basate unicamente sulla comune compagine sociale non sono sufficienti
Massime di principio
- La presenza di una comune compagine sociale tra due società non costituisce di per sé prova di evasione fiscale né giustifica automaticamente il disconoscimento dei costi
- Per la deducibilità dei costi ai fini IRES è decisiva l'inerenza e l'utilità del costo per l'attività d'impresa e l'effettivo sostenimento della spesa
- La detrazione IVA può essere negata solo in presenza di elementi probatori che dimostrino la non reality dell'operazione o l'inesistenza dell'imposta; la prova dell'effettività delle prestazioni e del versamento dell'IVA legittima la detrazione
- L'onere di fornire prove concrete circa indici di evasione grava sull'Amministrazione finanziaria; valutazioni meramente indiziarie basate sulla compagine sociale comune sono insufficienti
- In operazioni tra soggetti collegati è comunque opportuno verificare che le condizioni siano in linea con il mercato (principio dell'arm's length) e conservare documentazione completa che attesti prestazioni, controprestazioni e versamenti d'imposta
- Se emergono elementi contrari (es. prezzi anomali, mancanza di documentazione, flussi finanziari incoerenti) l'Amministrazione può legittimamente contestare deducibilità e detrazione
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