Sentenza n. 5565/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: del Decreto nr. -OMISSIS-(notificato al ricorrente in data 11.09.2019) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto - 7^ Divisione - 4^ Sezione nella parte in cui ha ritenuto la patologia sofferta dal ricorrente (“Severa Limitazione funzionale in soggetto affetto da coxartrosi sinistra, trattata chirurgicamente con artroprotesi anca sx”) non dipendente da causa di servizio respingendo altresì la relativa domanda di equo indennizzo e nella parte in cui è stata respinta la domanda di aggravamento dell'infermità “Trauma contusivo rachide dorso lombo sacrale con lussazione coccigea”, nonchè del relativo atto di trasmissione recante prot. n. M_D GPREV REG-OMISSIS- nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. -OMISSIS-dell'8.5.2018 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, notificato in data 30.09.2019, con il quale si è ritenuto che l'infermità sofferta dal ricorrente non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, nonché del verbale modello BL/B n. -OMISSIS-con cui la CMO di Roma ha ascritto le patologie “Trauma contusivo rachide dorso lombare con lussazione coccigea” e le “note di coxartrosi a sinistra” a nessuna categoria e del verbale modello BL/B n. -OMISSIS-con cui la CMO di Roma ha ascritto l'infermità “Trauma contusivo rachide dorso lombare con lussazione coccigea” a nessuna categoria “per non constatato aggravamento”, nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa che ha negato la dipendenza da causa di servizio della patologia all’anca e il relativo equo indennizzo, oltre a respingere la domanda di aggravamento della lesione al rachide
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già militare e poi transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, ha riassunto davanti al TAR Campania il giudizio proposto al TAR Lazio, che aveva declinato la competenza territoriale. Ha impugnato il decreto ministeriale del 7 maggio 2019 e gli atti presupposti, in particolare il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e i verbali della CMO, nella parte in cui la grave limitazione funzionale da coxartrosi sinistra, trattata con artroprotesi, era stata ritenuta non dipendente da causa di servizio, con conseguente diniego dell’equo indennizzo, e nella parte in cui era stata respinta la domanda di aggravamento del trauma contusivo del rachide dorso-lombo-sacrale con lussazione coccigea. Con un unico motivo articolato in più profili ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea ricostruzione dei fatti, errore sui presupposti, insufficienza e illogicità della motivazione, arbitrarietà, incongruità, irragionevolezza, contraddittorietà e inattendibilità. Ha sostenuto che le attività addestrative gravose, le marce e scalate con zaini o zavorre, il trasporto di armamenti e il servizio quale conduttore di automezzi in Italia e all’estero avrebbero causato o concausato anche la patologia all’anca; ha inoltre contestato la qualificazione della patologia come idiopatica e la motivazione medico-legale, rilevando la propria giovane età. Il MEF ha chiesto l’estromissione per difetto di legittimazione passiva, dichiarando limitata la propria competenza alla formulazione del parere tecnico tramite il Comitato, e in subordine il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso nel merito. Ha rilevato che, ai sensi del d.P.R. 461/2001, compete al Comitato di Verifica accertare il nesso tra servizio e infermità, mentre l’amministrazione datrice di lavoro si pronuncia conformemente al suo parere; alla CMO spettano invece l’accertamento dell’esistenza dell’infermità e la sua classificazione. Il giudizio medico-legale è espressione di discrezionalità tecnica e il sindacato giurisdizionale è circoscritto ai casi di manifesta irragionevolezza o palese travisamento, che non sono stati riscontrati. Il parere ha descritto l’osteonecrosi della testa femorale come alterazione necrotico-degenerativa da deficit di irrorazione, di natura idiopatica, e ha distinto tale eziologia da quella della patologia vertebrale, riconosciuta dipendente dal servizio. Il ricorrente non ha allegato, per la patologia all’anca, circostanze specificamente lesive ed eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, né un fattore di rischio lavorativo specifico con efficacia causale o concausale; gli impegni e i disagi dedotti sono stati considerati ordinari e già valutati come rilevanti rispetto alla diversa patologia vertebrale. La giovane età non dimostra l’illogicità del parere, che non attribuisce la patologia all’invecchiamento ma alla diversa eziologia indicata. È stata respinta anche la censura di difetto di istruttoria e motivazione del decreto: questo è motivato per relationem mediante il recepimento del parere, e non emergevano elementi non vagliati dal Comitato che imponessero all’amministrazione di discostarsene. Il TAR non ha accolto la richiesta di estromissione del MEF, né ha adottato una statuizione separata su di essa. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio “accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione” (art. 11) e l’Amministrazione datrice di lavoro, non avendo normalmente alcuna competenza tecnica per un’appropriata valutazione medico-legale, si pronuncia “su conforme parere del Comitato” (art. 14).
Il Comitato ha competenza tecnica per accertare il nesso tra fatti di servizio e infermità; l’amministrazione datrice di lavoro adotta la decisione conformandosi al suo parere e alla relativa motivazione.
le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante
La dipendenza da causa di servizio richiede un nesso causale o concausale efficiente e determinante; la rilevanza delle modalità concrete del servizio presuppone circostanze specificamente lesive, riferite alla particolare attività svolta ed eccedenti le normali condizioni di lavoro.
Massime di principio
- Il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio richiede che i fatti lavorativi siano causa o concausa efficiente e determinante; non bastano disagi, fatiche e rischi ordinari inerenti alla tipologia di servizio, ma occorrono circostanze specificamente lesive ed eccedenti le normali condizioni di lavoro, valutate con riferimento all’attività concretamente svolta.
- Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce la valutazione tecnico-medico-legale di riferimento per l’accertamento del nesso causale e l’amministrazione datrice di lavoro si pronuncia conformandovisi, recependone anche la motivazione; un’autonoma motivazione che giustifichi il dissenso è necessaria quando l’amministrazione disponga di elementi non vagliati dal Comitato e ritenga di non aderire al parere.
- I giudizi medico-legali degli organi tecnico-consultivi sulla dipendenza di un’infermità da causa di servizio esprimono discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo in presenza di manifesta irragionevolezza o palese travisamento dei fatti.
- La riconduzione al servizio di una patologia non comporta automaticamente il riconoscimento di un’altra patologia che interessi lo stesso apparato corporeo: il nesso deve essere valutato separatamente alla luce della specifica eziologia e dei fattori causali allegati per ciascuna infermità.
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