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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22460/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la condanna per il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (falsa attestazione nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). L'addebito era la dichiarazione di un reddito familiare pari a zero per l'anno 2018, mentre accertamenti dell'Agenzia delle Entrate avevano evidenziato redditi da lavoro dipendente per complessivi euro 9.107,00 riferibili ai figli Salvatore e Giacomo, formalmente conviventi. In primo e secondo grado i giudici hanno ritenuto provata la conoscenza e volontà della falsità (dolo generico), valorizzando la dichiarazione sostitutiva resa dall'imputato sulla composizione del nucleo familiare e la deposizione del figlio Giacomo che confermò di vivere con il padre e di portare a casa il denaro percepito, utilizzato anche dal padre. È stato escluso che la mancata indicazione dei redditi fosse un mero errore o una disattenzione; inoltre è stata riconosciuta la recidiva reiterata e specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. È stata confermata la condanna di Mario Finocchio per il reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115/2002 (in relazione agli artt. 76, comma 2, e 92), con pena già inflitta in sede di merito pari a 1 anno e 8 mesi di reclusione e multa di euro 750,00, nonché il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica. La Corte d'appello aveva negato le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, motivando con la componente reddituale omessa, le modalità della condotta e i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto corretta e sufficiente tale motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95

    Reato di pura condotta: integrano la fattispecie le false indicazioni o le omissioni dei dati nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il bene tutelato è l'attività del giudice nel verificare il diritto al beneficio, non l'interesse patrimoniale dell'Erario. Il dolo è generico (consapevolezza e volontà della falsità) e deve essere rigorosamente provato; escluso il falso per mera negligenza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 2

    Norma richiamata in relazione alla rilevanza dei redditi dei familiari conviventi ai fini della determinazione della situazione reddituale per il patrocinio a spese dello Stato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 92

    Richiamato in relazione alle disposizioni procedurali e sanzionatorie connesse all'ammissione al gratuito patrocinio.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha negato il riconoscimento delle attenuanti ritenendo che non sussistessero elementi positivi di apprezzamento, valorizzando negativamente la condotta, l'importo omesso e la personalità dell'imputato (numerosi precedenti).

  • Codice penale, art. 164

    Sospensione condizionale della pena: il giudice può negare il beneficio per prognosi negativa sulla possibile reiterazione di reati della stessa specie. La Corte d'appello ha formulato una prognosi negativa basata sull'elenco dei precedenti penali, ritenuta sufficiente anche senza esaminare tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p.

  • Codice penale, art. 163

    Norma richiamata dalla difesa in relazione ai limiti per la sospensione condizionale; la Corte ha però ritenuto irrilevanti tali argomenti alla luce della prognosi negativa.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La falsa attestazione o omissione nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato configura reato di pura condotta: è sufficiente la falsità o l'omissione nella dichiarazione, indipendentemente dall'effettivo danno all'Erario.
  • Il dolo generico deve essere provato: il tribunale può ritenere sussistente il dolo sulla base di elementi concreti (es. dichiarazioni rese dall'imputato sulla composizione del nucleo familiare, deposizioni di conviventi, utilizzo comune dei proventi) che dimostrino consapevolezza della falsità.
  • La convivenza formale può essere un elemento probatorio rilevante, ma non è determinante di per sé: i giudici devono valutare la realtà del nucleo familiare di fatto e l'esistenza di rapporti di assistenza e contribuzione economica.
  • La mera circostanza che un familiare abbia stabilito una autonoma abitazione non esclude automaticamente l'obbligo di dichiarare i suoi redditi, se sussistono elementi che evidenzino il mantenimento di legami di fatto o l'utilizzo comune delle somme percepite.
  • Le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena possono essere negate se emergono elementi negativi significativi, in particolare consistenti precedenti penali che giustifichino una prognosi di recidiva.
  • In sede di impugnazione in Cassazione non è ammessa una rivalutazione globale delle prove: le doglianze che richiedono una diversa valutazione delle risultanze di fatto sono inammissibili se mirano a riformulare il giudizio di merito.

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