Sentenza n. 5781/2026 - Roma, Sezione 1
avverso - il rifiuto opposto dalla Prefettura di Roma sull’istanza del ricorrente di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, notificato il 22 agosto 2025; - nonché ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva collocato il ricorrente presso il CAS Fosso dell’Osa di Roma, realizzando la misura di accoglienza richiesta. Non è stata quindi esaminata la fondatezza dei motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Le spese processuali sono state compensate.
Atto impugnato: rifiuto della Prefettura di Roma sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo
Esito
La controversia
Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il rifiuto della Prefettura di Roma, notificato il 22 agosto 2025, relativo alla sua istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo. Ha dedotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza del 20 dicembre 2025. Prima dell’udienza pubblica, il Ministero dell’Interno ha depositato documentazione attestante la collocazione del ricorrente presso un centro di accoglienza straordinaria sito in Roma.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio avverso il diniego di una misura di accoglienza, l’Amministrazione dimostra di avere successivamente collocato il richiedente in una struttura di accoglienza, viene meno l’utilità concreta della decisione sulla domanda di annullamento e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il comportamento successivo dell’Amministrazione realizza integralmente l’utilità sostanziale perseguita dal ricorrente, anche senza una pronuncia sulla legittimità originaria dell’atto impugnato.
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