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Sentenza

Sentenza n. 5781/2026 - Roma, Sezione 1

avverso - il rifiuto opposto dalla Prefettura di Roma sull’istanza del ricorrente di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, notificato il 22 agosto 2025; - nonché ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente

Giustizia amministrativa202511415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva collocato il ricorrente presso il CAS Fosso dell’Osa di Roma, realizzando la misura di accoglienza richiesta. Non è stata quindi esaminata la fondatezza dei motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Le spese processuali sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto della Prefettura di Roma sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il rifiuto della Prefettura di Roma, notificato il 22 agosto 2025, relativo alla sua istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo. Ha dedotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza del 20 dicembre 2025. Prima dell’udienza pubblica, il Ministero dell’Interno ha depositato documentazione attestante la collocazione del ricorrente presso un centro di accoglienza straordinaria sito in Roma.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio avverso il diniego di una misura di accoglienza, l’Amministrazione dimostra di avere successivamente collocato il richiedente in una struttura di accoglienza, viene meno l’utilità concreta della decisione sulla domanda di annullamento e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il comportamento successivo dell’Amministrazione realizza integralmente l’utilità sostanziale perseguita dal ricorrente, anche senza una pronuncia sulla legittimità originaria dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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