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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27927/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Un cliente aveva convenuto l'intermediario bancario per ottenere la restituzione della perdita subita in relazione a due linee di gestione patrimoniale, deducendo in origine la nullità del contratto quadro per difetto di forma, nonché la violazione degli obblighi informativi e la conseguente risoluzione per inadempimento del contratto quadro e/o dei singoli ordini di investimento, con domanda di condanna al risarcimento e alla restituzione delle somme perdute. La banca aveva eccepito la prescrizione e contestato sia la sussistenza del danno sia l'entità degli importi investiti. In primo grado e in appello la controversia si è concentrata soprattutto sulla prova del versamento di una ulteriore somma di lire 100.000.000, prodotta dal cliente in copia e disconosciuta dalla banca ex art. 2719 c.c., nonché sulla richiesta di esibizione degli estratti conto ex art. 210 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2719 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto efficace un disconoscimento asseritamente generico e per avere richiesto prove ulteriori senza adeguata valutazione delle copie documentali; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione e omessa valutazione della CTU e di documenti decisivi, che avrebbero attestato investimenti per lire 290.000.000; 3) violazione dell'art. 210 c.p.c. per il mancato ordine di esibizione alla banca degli estratti conto. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente applicato i principi in tema di disconoscimento di copie documentali ex art. 2719 c.c., poiché aveva valorizzato elementi estrinseci senza spiegare le ragioni della pretesa non conformità delle copie all'originale e senza confrontarsi adeguatamente con la documentazione e con la CTU richiamata. I secondi due motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato inammissibile, poiché verteva su una questione rimasta assorbita in appello e, quindi, riproponibile solo nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità all'originale di una copia fotostatica deve essere specifica, chiara e circostanziata; in presenza di un disconoscimento efficace, grava sulla parte che produce la copia l'onere di produrre l'originale, salva la possibilità per il giudice di verificare aliunde la conformità.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione ha natura residuale e non può essere utilizzato per trasferire sulla controparte l'onere della prova gravante sulla parte che allega il fatto costitutivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, invocato in relazione agli artt. 2719 c.c. e 210 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato quale base della dedotta nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per l'omessa valutazione di documenti decisivi ai fini della controversia.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale, per essere efficace, non può risolversi in formule generiche o di stile, ma deve indicare specificamente il documento contestato e i profili concreti di difformità.
  • Una volta che la controparte abbia effettuato un disconoscimento specifico e tempestivo della copia, la parte che l'ha prodotta è onerata della produzione dell'originale, salvo che il giudice possa accertare la conformità attraverso altri elementi probatori.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è uno strumento istruttorio residuale e non può essere usato per supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi posti a base della domanda.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile in cassazione quando investe questioni rimaste assorbite nel giudizio di merito, poiché tali questioni possono essere riproposte al giudice di rinvio in caso di cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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