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Sentenza

Sentenza del 27/10/2020 n. 23531 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

(XXXXX) s.p.a. aveva impugnato un invito al pagamento (cartella) e contestato la legittimità dell'atto chiedendo l'esclusione del versamento del contributo unificato, sostenendo l'impugnabilità dell'avviso ai sensi dell'art.19 D.Lgs. n.546/1992 e l'applicabilità dell'art.48 D.P.R. n.602/1973 (prenotazione a debito del contributo unificato) anche nei giudizi tributari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e della Segreteria CTR, ritenendo che l'art.48 D.P.R. n.602/1973 e le norme del D.P.R. n.115/2002 concernenti la prenotazione a debito del contributo unificato si riferiscono alla procedura di riscossione coattiva e alle amministrazioni pubbliche previste dalla legge; il concessionario per la riscossione non può essere equiparato automaticamente all'amministrazione dello Stato e non ha diritto alla prenotazione a debito salvo specifica previsione legislativa. Pertanto la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la Corte rigetta il ricorso originario di (XXXXX) s.p.a.; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 48

    "Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito..."

    La Corte interpreta l'art.48 come riferito specificamente alle attività e ai procedimenti di riscossione coattiva (e alle attività propedeutiche ad essa) e non come deroga generale che esoneri il concessionario dal contributo unificato nei giudizi tributari ordinari; inoltre la prenotazione opera solo rispetto alle amministrazioni pubbliche ammesse dalla legge.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 157

    "Per la procedura esecutiva relativa, a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato..."

    L'art.157 limita la prenotazione a debito alla procedura esecutiva relativa alle entrate iscritte a ruolo e pone l'annotazione a carico del concessionario, ma non estende automaticamente l'esonero del contributo unificato a tutte le controversie tributarie; va interpretato in coerenza con l'ambito della riscossione coattiva.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 158

    "Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo..."

    La prenotazione a debito del contributo unificato prevista dall'art.158 opera solo quando è parte un'amministrazione pubblica così definita dalla norma (o ammessa da legge) e non si applica in via automatica al concessionario per la riscossione.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 11

    "Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge..."

    Ribadisce il requisito soggettivo: la prenotazione a debito riguarda le amministrazioni pubbliche espressamente ammesse dalla legge, non ogni soggetto che eserciti attività di riscossione.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Riferimento alla impugnabilità degli atti tributari: la Corte riconosce l'impugnabilità di determinati avvisi di pagamento nei termini dell'ordinamento tributario, ma distingue fra impugnazioni del procedimento di riscossione e l'ambito applicativo della prenotazione a debito.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25 e 26 (richiamati)

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La cartella di pagamento è equiparata al precetto ed è atto propedeutico all'esecuzione; la sua impugnazione è assimilabile a quella agli atti esecutivi, ma ciò non implica automaticamente l'applicabilità della prenotazione a debito al concessionario.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 3 lettera q)

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Fornisce la definizione di "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito", richiedendo che si tratti dell'amministrazione dello Stato o altra amministrazione ammessa da norme di legge; supporta la distinzione soggettiva operata dalla Corte.

Massime di principio

  • La prenotazione a debito del contributo unificato prevista dall'art.48 DPR 602/1973 e dalle norme del DPR 115/2002 opera principalmente nell'ambito della procedura di riscossione coattiva e delle attività strettamente propedeutiche all'esecuzione forzata.
  • La prenotazione a debito del contributo unificato si applica solo a favore delle amministrazioni pubbliche espressamente ammesse dalla legge (amministrazione dello Stato o altre amministrazioni riconosciute), non automaticamente al concessionario per la riscossione.
  • Se il concessionario agisce in giudizio come parte che difende la pretesa impositiva in vista di una futura esecuzione, ciò non implica automaticamente il diritto alla prenotazione a debito; viceversa, se il concessionario è ricorrente per ottenere l'annullamento dell'atto impositivo, la ratio dell'esonero viene meno e il contributo unificato è dovuto.
  • La distinzione tra giudizio di cognizione (impugnazione della pretesa impositiva) e procedimento esecutivo è rilevante: le norme sulla prenotazione a debito devono essere interpretate nel loro ambito teleologico e soggettivo, non come deroga generale alla disciplina del contributo unificato.
  • In assenza di una specifica previsione legislativa che ammetta il concessionario alla prenotazione a debito, il concessionario è tenuto al pagamento del contributo unificato come qualsiasi privato/contribuente.

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