Sentenza del 27/10/2020 n. 23531 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
(XXXXX) s.p.a. aveva impugnato un invito al pagamento (cartella) e contestato la legittimità dell'atto chiedendo l'esclusione del versamento del contributo unificato, sostenendo l'impugnabilità dell'avviso ai sensi dell'art.19 D.Lgs. n.546/1992 e l'applicabilità dell'art.48 D.P.R. n.602/1973 (prenotazione a debito del contributo unificato) anche nei giudizi tributari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e della Segreteria CTR, ritenendo che l'art.48 D.P.R. n.602/1973 e le norme del D.P.R. n.115/2002 concernenti la prenotazione a debito del contributo unificato si riferiscono alla procedura di riscossione coattiva e alle amministrazioni pubbliche previste dalla legge; il concessionario per la riscossione non può essere equiparato automaticamente all'amministrazione dello Stato e non ha diritto alla prenotazione a debito salvo specifica previsione legislativa. Pertanto la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la Corte rigetta il ricorso originario di (XXXXX) s.p.a.; le spese sono compensate.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 48
"Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito..."
La Corte interpreta l'art.48 come riferito specificamente alle attività e ai procedimenti di riscossione coattiva (e alle attività propedeutiche ad essa) e non come deroga generale che esoneri il concessionario dal contributo unificato nei giudizi tributari ordinari; inoltre la prenotazione opera solo rispetto alle amministrazioni pubbliche ammesse dalla legge.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 157
"Per la procedura esecutiva relativa, a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato..."
L'art.157 limita la prenotazione a debito alla procedura esecutiva relativa alle entrate iscritte a ruolo e pone l'annotazione a carico del concessionario, ma non estende automaticamente l'esonero del contributo unificato a tutte le controversie tributarie; va interpretato in coerenza con l'ambito della riscossione coattiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 158
"Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo..."
La prenotazione a debito del contributo unificato prevista dall'art.158 opera solo quando è parte un'amministrazione pubblica così definita dalla norma (o ammessa da legge) e non si applica in via automatica al concessionario per la riscossione.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 11
"Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge..."
Ribadisce il requisito soggettivo: la prenotazione a debito riguarda le amministrazioni pubbliche espressamente ammesse dalla legge, non ogni soggetto che eserciti attività di riscossione.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Riferimento alla impugnabilità degli atti tributari: la Corte riconosce l'impugnabilità di determinati avvisi di pagamento nei termini dell'ordinamento tributario, ma distingue fra impugnazioni del procedimento di riscossione e l'ambito applicativo della prenotazione a debito.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25 e 26 (richiamati)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La cartella di pagamento è equiparata al precetto ed è atto propedeutico all'esecuzione; la sua impugnazione è assimilabile a quella agli atti esecutivi, ma ciò non implica automaticamente l'applicabilità della prenotazione a debito al concessionario.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 3 lettera q)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Fornisce la definizione di "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito", richiedendo che si tratti dell'amministrazione dello Stato o altra amministrazione ammessa da norme di legge; supporta la distinzione soggettiva operata dalla Corte.
Massime di principio
- La prenotazione a debito del contributo unificato prevista dall'art.48 DPR 602/1973 e dalle norme del DPR 115/2002 opera principalmente nell'ambito della procedura di riscossione coattiva e delle attività strettamente propedeutiche all'esecuzione forzata.
- La prenotazione a debito del contributo unificato si applica solo a favore delle amministrazioni pubbliche espressamente ammesse dalla legge (amministrazione dello Stato o altre amministrazioni riconosciute), non automaticamente al concessionario per la riscossione.
- Se il concessionario agisce in giudizio come parte che difende la pretesa impositiva in vista di una futura esecuzione, ciò non implica automaticamente il diritto alla prenotazione a debito; viceversa, se il concessionario è ricorrente per ottenere l'annullamento dell'atto impositivo, la ratio dell'esonero viene meno e il contributo unificato è dovuto.
- La distinzione tra giudizio di cognizione (impugnazione della pretesa impositiva) e procedimento esecutivo è rilevante: le norme sulla prenotazione a debito devono essere interpretate nel loro ambito teleologico e soggettivo, non come deroga generale alla disciplina del contributo unificato.
- In assenza di una specifica previsione legislativa che ammetta il concessionario alla prenotazione a debito, il concessionario è tenuto al pagamento del contributo unificato come qualsiasi privato/contribuente.
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