Cassazione Civile, Ordinanza n. 17541/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La società creditrice aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento, in via chirografaria, di un credito di euro 265.084,70 oltre interessi, fondato su una scrittura privata di compensazione volontaria del 31 luglio 2013 e su quattro effetti cambiari emessi dalla società poi fallita a garanzia del credito. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di prova; il tribunale, accogliendo l'opposizione allo stato passivo, aveva invece ammesso il credito ritenendo che le cambiali fossero munite di data certa per la presenza della marca da bollo con stampigliatura della data e che la scrittura privata non fosse annullabile per conflitto di interessi né revocabile. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della motivazione per contrasto incoerente, perché il tribunale avrebbe affermato un orientamento che richiede il timbro postale di annullamento della marca da bollo, ma poi avrebbe valorizzato la sola applicazione della marca sul retro degli effetti; 2) violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c. per avere ritenuto opponibili al fallimento scritture e cambiali prive di data certa anteriore; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere rigettato l'eccezione di inefficacia degli atti preparatori e della revocatoria assumendo erroneamente la mancata individuazione degli specifici atti da assoggettare a revocatoria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, affinché si attenga al principio secondo cui, per opporre ai terzi la data di una scrittura privata non autenticata, occorre un fatto idoneo a stabilirne con certezza l'anteriorità; la sola presenza di una marca da bollo datata, senza timbro postale di annullamento o altro elemento equivalente, non basta perché l'anteriorità non può presumersi dalla mera applicazione della marca sul titolo. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
è richiamato quale parametro del vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, ma la Corte decide la censura principalmente sul diverso profilo dell'erronea applicazione dell'art. 2704 c.c.
art. 118 disp. att. c.c.
norma evocata dal ricorrente in tema di motivazione, senza autonoma ratio decisoria nel provvedimento di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come veicolo del vizio processuale prospettato nel primo motivo.
art. 2704 c.c.
"La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento"
la data di una scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi anche in presenza di un fatto diverso da quelli tipici, purché dedotto e dimostrato e idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità della formazione del documento; la mera presenza di una marca da bollo datata non è sufficiente.
art. 2697 c.c.
è richiamato per il riparto dell'onere della prova in ordine alla data certa e all'opponibilità del documento al fallimento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
veicolo delle censure di violazione e falsa applicazione di legge articolate nel secondo e terzo motivo.
art. 115, comma 1, c.p.c.
richiamato nel terzo motivo, che resta però assorbito.
art. 98 l.fall.
norma del procedimento di opposizione allo stato passivo richiamata nella ricostruzione della vicenda processuale.
Massime di principio
- Ai fini dell'opponibilità ai terzi della data di una scrittura privata non autenticata, la prova non è limitata agli eventi tipici espressamente elencati dall'art. 2704 c.c., ma può essere fornita anche mediante un fatto diverso, purché specificamente allegato e idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento.
- La mera applicazione di una marca da bollo datata su un titolo o su una scrittura non consente, da sola, di ritenere certa la data del documento, perché la marca potrebbe essere stata apposta successivamente all'acquisto o alla data indicata.
- Quando il credito è fatto valere nei confronti della massa fallimentare, il creditore deve offrire prova rigorosa della data certa dei documenti negoziali posti a fondamento dell'insinuazione, secondo il criterio di opponibilità ai terzi previsto dall'art. 2704 c.c.
- In sede di legittimità, se la decisione di merito è erronea nell'applicazione della regola sulla data certa, il vizio assorbente sulla prova della data rende superfluo l'esame delle ulteriori censure.
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