Cassazione Civile, Ordinanza n. 22157/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socia)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo chiesto da un avvocato per compensi professionali asseritamente maturati per attività svolte in favore di una società poi cancellata dal registro imprese. L'ingiunzione era stata emessa nei confronti della società e, in estensione, delle socie illimitatamente responsabili. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto, ritenendo operante un lodo irrituale su quegli stessi crediti e rigettando la riconvenzionale di danni proposta dagli opponenti. In appello il creditore aveva insistito per la riforma della decisione, mentre le controparti avevano eccepito l'inammissibilità del gravame e riproposto in via incidentale la domanda risarcitoria. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello principale per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e ha respinto l'incidentale per difetto di prova del danno e del nesso causale. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., sostenendo che la motivazione sarebbe incomprensibile e che la documentazione, specie una scrittura privata firmata dalla controparte, avrebbe dimostrato il superamento della precedente convenzione arbitrale; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere i giudici ignorato pareri di ordini professionali e altri documenti acquisiti e ricostituiti; 3) violazione dell'art. 324 c.p.c. per la pretesa formazione di un giudicato esterno derivante da una sentenza della Corte d'appello di Napoli resa in altro giudizio tra soggetti asseritamente collegati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto che il ricorso non offriva una esposizione chiara e ordinata dei fatti di causa e dello sviluppo dei precedenti gradi di giudizio, in violazione dell'art. 366 c.p.c., impedendo la comprensione della materia del contendere. Ha inoltre ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: il primo e il secondo perché non si confrontavano con la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata non sulla valutazione insufficiente delle prove, ma sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; il terzo perché del tutto generico, non essendo stati indicati gli elementi per affermare l'esistenza di un giudicato esterno, né l'avvenuta tempestiva eccezione nel giudizio di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio della decisione impugnata.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel primo e nel secondo motivo; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello fosse censurabile sotto il profilo della valutazione delle prove, poiché il decidere verteva sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo; la censura è stata reputata non pertinente rispetto alla decisione sulla specificità dell'appello.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo con riferimento al giudicato esterno; la Corte ha ritenuto il motivo generico perché privo della dimostrazione dell'identità di soggetti, oggetto e titolo e dell'eccezione ritualmente sollevata.
art. 342 c.p.c.
La Corte ha richiamato il requisito di specificità dell'appello e ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del gravame perché l'atto era riproduttivo della difesa di primo grado, frammentario e non immediatamente comprensibile.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata rilevata la violazione dell'onere di esporre in modo comprensibile i fatti di causa e lo sviluppo processuale, secondo il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come base formale del primo e terzo motivo, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e di pertinenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello.
art. 395, n. 5, c.p.c.
Richiamato in tema di giudicato esterno formatosi in appello, per affermare che in certe ipotesi la sentenza difforme è impugnabile con revocazione e non con cassazione.
art. 366 c.p.c.
La Corte ha ribadito che il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei fatti e dei motivi, pena l'inammissibilità se l'esposizione è oscura o lacunosa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara, ordinata e autosufficiente dei fatti di causa e dello sviluppo del processo; se la narrazione è oscura o lacunosa, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile la censura che attacca profili estranei alla reale ragione della decisione.
- La doglianza sulla valutazione delle prove non è ammissibile quando la sentenza impugnata si fonda, a monte, su una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità.
- L'appello deve indicare in modo puntuale le parti della decisione censurate e le ragioni di fatto e di diritto della critica; un atto meramente riproduttivo della difesa di primo grado, frammentario e poco intellegibile, non soddisfa il requisito di specificità.
- La deduzione di un giudicato esterno richiede la precisa indicazione del contenuto della decisione invocata, nonché la dimostrazione dell'identità di soggetti, oggetto e titolo e dell'avvenuta eccezione nel giudizio di merito; in mancanza, la censura è generica e inammissibile.
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