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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14326/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto nei confronti del Turella per i reati di truffa aggravata (capo A) e autoriciclaggio (capo B). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.; artt. 640, 648 ter 1 c.p.; art. 483 c.p.p.) e censurava la valutazione dei presupposti della misura cautelare sostenendo che le dichiarazioni delle persone offese erano smentite dalle indagini della Guardia di Finanza e dalla consulenza grafologica difensiva; rilevava inoltre che le attestazioni bancarie e gli accertamenti tecnici avrebbero dimostrato la riconducibilità dei bonifici alle vittime e la genuinità delle firme, sicché sarebbe venuto meno il fumus commissi delicti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in Cassazione sulle ordinanze di sequestro è limitato a vizi di legge e a difetti così gravi della motivazione da rendere incomprensibile l'itinerario logico. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva correttamente ricostruito gli elementi probatori: tracciamento dei flussi di denaro dalle vittime verso società riconducibili al ricorrente (la "Yam"), l'uso di artifici per rendere credibili investimenti inesistenti (anche verso presunti conti USA), la destinazione dei proventi nella disponibilità del Turella e il successivo reinvestimento; ha giudicato inattendibili le conclusioni del consulente di parte e non decisive le dichiarazioni bancarie invocate dal ricorrente. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle censure sul provvedimento cautelare; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge e per vizi gravi della motivazione.

  • art. 640 c.p.

    Articolo richiamato come fattispecie di truffa aggravata, costituente uno dei reati a base del sequestro; la Corte valuta la sussistenza del fumus sulla base del tracciamento dei flussi finanziari e degli artifici descritti.

  • art. 648-ter, comma 1 c.p.

    Articolo richiamato in relazione al reato di autoriciclaggio, incluso tra i capi per i quali è stato disposto il sequestro; la motivazione del Tribunale è stata ritenuta congrua rispetto agli elementi che dimostrano l'impiego e la destinazione dei proventi.

  • art. 483 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme la cui violazione sarebbe stata dedotta; la Corte non ha ritenuto sussistente alcun vizio di diritto emergente dalla decisione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e determinazione, in via equitativa, della somma da versare alla Cassa delle Ammende (euro 3.000).

  • Giurisprudenza citata (Cass. sez. 2, sent. n. 18951/2017)

    Cass. sez. 2, sent. n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017 - Rv. 269656

    Richiamata per precisare il perimetro dell'impugnabilità in Cassazione delle ordinanze in materia di sequestro: comprendono vizi di diritto e vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il percorso argomentativo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammesso prevalentemente per violazioni di legge o per vizi motivazionali gravi; non è il canale ordinario per una rivalutazione di merito delle prove.
  • Per contrastare un sequestro basato su tracciamento di flussi finanziari e artifici, è necessario dimostrare in modo chiaro l'assenza di collegamento tra le somme e il ricorrente o l'esistenza di una causa debendi comprovata; semplici consulenze contrarie o dichiarazioni discordanti difficilmente travolgono la motivazione del giudice del riesame.
  • Le conclusioni di consulenti di parte possono essere ritenute inattendibili se il giudice del riesame le ritiene in contrasto con il complesso degli accertamenti; occorre che la difesa produca elementi idonei a mettere seriamente in crisi il quadro probatorio.
  • La presenza di flussi di denaro riconducibili a soggetti o società riconducibili all'indagato e la destinazione dei proventi a investimenti riconducibili all'indagato rafforzano il fumus commissi delicti ai fini del sequestro.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente corre il rischio di essere condannato alle spese e a pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; va valutata la fondatezza formale del ricorso prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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