Sentenza n. 4834/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 2435/2024 del 10 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di carta elettronica del personale docente. Visti il ricorso e i relativi allegati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva disposto l’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo, mediante emissione di buoni elettronici del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre agli interessi dalla data in cui il diritto all’accredito era maturato sino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia dell’amministrazione e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito opponendosi, ma non ha dimostrato di aver adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato. Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni dalla sua notificazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante assegnazione alla ricorrente della carta elettronica e emissione dei relativi buoni elettronici secondo le modalità stabilite dal giudicato, con gli interessi legali riconosciuti. Ha accolto la domanda di penalità di mora, disponendo che il Ministero corrisponda, per ogni giorno di ritardo, una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo della condanna, in aggiunta agli eventuali interessi dovuti a diverso titolo. L’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e opera sino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per l’adempimento; dopo tale scadenza la parte interessata deve attivarsi per l’insediamento del commissario. Il TAR ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi 60 giorni in caso di ulteriore inottemperanza. Ha posto a carico dell’amministrazione inadempiente il compenso del commissario, liquidato in € 1.000,00, e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice, in caso di accoglimento, può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie all’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo
La penalità di mora può essere disposta, su richiesta di parte, per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato e costituisce titolo esecutivo.
art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme di denaro, l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua quando è parametrata agli interessi legali.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
DPCM 28 novembre 2016
Le modalità e condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della carta del docente devono essere quelle previste dal decreto richiamato nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine previsto per l’adempimento nei confronti dell’amministrazione e l’inesecuzione dell’obbligo; spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere disposta su richiesta della parte, poiché ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, ed è finalizzata a stimolare l’adempimento del debitore pubblico.
- La penalità di mora nei giudizi di ottemperanza relativi a somme di denaro decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e, se parametrata agli interessi legali, non può essere considerata manifestamente iniqua.
- L’astreinte può essere liquidata in misura percentuale rispetto all’importo della condanna, assumendo come parametro il tasso legale, in aggiunta agli interessi legali eventualmente dovuti per il ritardo a diverso titolo.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione.
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