Cassazione Penale, Sentenza n. 10282/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni 2 con cauzione di 500 euro. Il ricorrente eccepiva violazione degli artt. 1, 4, 6, 8 e 31 del D.Lgs. n.159/2011 (codice antimafia) e dell'art.125, comma 3 c.p.p., lamentando che i giudici di merito si erano limitati a elencare precedenti (2012, 2015), precedenti di polizia e un procedimento pendente senza verificare l'attualità della pericolosità sociale. Il ricorrente rilevava le circostanze attenuanti, la sospensione condizionale, la confessione spontanea, la volontà di risarcimento, i giorni di liberazione anticipata e la situazione economica modesta, chiedendo che tali elementi riducessero durata della misura e importo della cauzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel controllo sui provvedimenti di prevenzione, la cassazione sindaca solo la "mancanza" assoluta della motivazione e non la mera illogicità o contraddittorietà; nel caso di specie il decreto impugnato conteneva un percorso motivazionale adeguato: valutazione della costanza e omogeneità dei reati (soprattutto contro il patrimonio) nel corso di circa quindici anni, la particolare ferocia della rapina recente, l'assenza di redditi leciti sufficienti, precedenti rapporti disciplinari in carcere, e frequentazione di soggetti pregiudicati. La Corte ha quindi ritenuto fondata la misura ai sensi dell'art.1 lett. b) e c) del codice antimafia, ha giudicato adeguata la durata di 2 anni e il quantum della cauzione, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n.159 del 2011 (codice antimafia)
art. 1, lett. b) e c.; art. 10, comma 3
Le disposizioni sono state applicate per qualificare Ferrera nelle categorie che giustificano la misura di prevenzione personale: attività abituale, in parte finanziata da profitti delittuosi, e commissione di reati che mettono in pericolo la pubblica incolumità. L'art.10/3 è richiamato nel quadro delle norme regolatrici della motivazione nei provvedimenti di prevenzione.
Legge n.1423 del 1956
Rilevata per sancire che, nel ricorso per cassazione avverso decisioni in materia di misure di prevenzione, è sindacabile principalmente la mancanza della motivazione formale, non la mera illogicità o contraddittorietà.
Codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente; la Corte evidenzia però che il sistema di sindacato in Cassazione sulle misure di prevenzione non contempla la censura della motivazione nel senso di giudizi alternativi di merito.
Sentenza Corte Costituzionale
Citata per ricordare l'orientamento che ha escluso la illegittimità costituzionale in tema di sindacabilità della motivazione nelle misure di prevenzione, confermando il criterio della sindacabilità limitata.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata come principio per la determinazione equa della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la Corte di cassazione sindaca principalmente l'assenza totale della motivazione (motivazione mancante/insufficiente), non errori di valutazione dei fatti o di apprezzamento logico, che restano in gran parte prerogativa del giudice di merito.
- I giudici di prevenzione possono legittimamente fondare la misura sulla ricorrenza, gravità e omogeneità dei reati commessi nel tempo; la frequenza e la ferocia degli episodi recenti pesano fortemente nella valutazione della "attualità" della pericolosità sociale.
- Affermare generiche circostanze attenuanti o buona condotta senza prova documentale aggiornata e senza confrontarle espressamente con gli elementi di pericolosità non è sufficiente a rovesciare la decisione di merito.
- Per impugnare efficacemente una misura di prevenzione è necessario dimostrare concretamente carenze logico-formali nella motivazione (per esempio omissioni rilevanti, incoerenze manifeste o mancanza dei passaggi logici essenziali) o produrre nuovi elementi di fatto attuali che escludano la pericolosità.
- Questioni economiche (es. richiesta di riduzione cauzione per reddito esiguo) richiedono la produzione di documenti probatori sulle effettive condizioni economiche e, se opportuno, la richiesta di rateizzazione; affermazioni formali sul gratuito patrocinio non sostituiscono la prova dell'indigenza.
- Per chi cerca di ottenere la revoca o la riduzione della misura è utile documentare: attività lavorativa lecita stabile, comportamenti di rieducazione certificati (rapporti penitenziari positivi, programmi di recupero), reale distanza temporale e carattere occasionale di eventuali fatti contestati, e il mancato rapporto con ambienti criminali.
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