Sentenza n. 16052/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 2636/2024 emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, Consigliere Relatore Dott.ssa Parolari, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 434/2021, pubblicata in data 09/07/2024, notificata in data 15/10/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 2636/2024, passata in giudicato, che aveva liquidato somme dovute alla ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 2636/2024 della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 9 luglio 2024, notificata il 15 ottobre 2024 e passata in giudicato. Ha dedotto che, pur avendo ritualmente notificato il titolo esecutivo, il Ministero non aveva adempiuto agli obblighi di pagamento neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato, anche mediante commissario ad acta, e la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza: il titolo risultava ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e dagli atti emergeva il mancato pagamento delle somme liquidate in sentenza. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, da attivare su richiesta della ricorrente, con ulteriori 60 giorni per provvedere. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora in caso di inosservanza dei termini, da far decorrere dall’eventuale inottemperanza e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Tuttavia, le penalità devono essere fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
La penalità di mora è dovuta in caso di mancata esecuzione entro i termini fissati dal giudice; decorre dall’inottemperanza e, nel caso concreto, è commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È, altresì, decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Per ottenere l’ottemperanza di un titolo esecutivo giudiziale nei confronti di un’amministrazione, il ricorrente deve averlo ritualmente notificato e deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Accertato il mancato adempimento dell’amministrazione a un giudicato che comporta il pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere stabilita per l’eventuale inosservanza dei termini assegnati dal giudice; la sua decorrenza va collegata all’inottemperanza e la misura può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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