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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34212/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo derivante dal riconoscimento di un provvedimento di congelamento emesso dall'autorità giudiziaria di Bruxelles. Le doglianze principali erano: carenza e incongruità della motivazione in ordine al collegamento tra i conti correnti sequestrati e i proventi dell'ipotizzata associazione a delinquere; violazione dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità (e quindi compressione del diritto di proprietà); mancata applicazione dell'art. 8 del Regolamento UE 2018/1805 nella parte in cui il giudice dovrebbe attivarsi con l'autorità di emissione; invocazione di norme del cod. proc. pen. (artt. 321, 325, 275), di disposizioni del Regolamento UE 2018/1805 (art. 8, art. 33 e altri), e di principi costituzionali e sovranazionali (art. 6 TUE, art. 52 CDFUE, art. 1 Prot. addiz. CEDU). Due ricorrenti (CARLI e RI.GOMMA) hanno poi rinunciato per sopravvenuto dissequestro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di CARLI Annalisa e RI.GOMMA s.r.l. a seguito di rinuncia (art. 591 c.p.p.). I ricorsi di BAGGIO Martino e MPWEB s.r.l.s. sono stati dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati: la Corte ha confermato che, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1805 e della giurisprudenza della Cassazione, l'autorità di esecuzione è limitata a un controllo formale (art. 8 lettere a)-f) del Regolamento) e non può sindacare i motivi di merito (fumus e necessità/proporzionalità) su cui si fonda il provvedimento di congelamento emesso dallo Stato membro di emissione. La Corte ha ritenuto che il mancato accertamento della proporzionalità o la compressione del diritto di proprietà non rientrano, di per sé, nei motivi obbligatori di rifiuto del riconoscimento, salvo che non emergano palese e specifiche violazioni di diritti fondamentali come definiti dal Regolamento (es. lesione del diritto a un ricorso effettivo, giudice imparziale, diritti della difesa). Ha inoltre precisato che l'art. 8 del Regolamento non impone all'autorità di esecuzione un obbligo di attivazione dell'autorità di emissione, essendo tale interlocuzione discrezionale. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e BAGGIO e MPWEB sono stati condannati alle spese di procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

    L'art. 33, par. 1 elenca i motivi tassativi di non riconoscimento, tra cui, al lett. f), "in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di congelamento comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta".

    Il Regolamento istituisce un sistema di mutuo riconoscimento con motivi tassativi e restrittivi di rifiuto. La Corte ha interpretato il Regolamento nel senso che l'autorità di esecuzione è tenuta solo a un controllo formale sui requisiti indicati (art. 8 lett. a)-f)), mentre la valutazione di merito (fumus, proporzionalità, necessità) è di competenza dell'autorità di emissione; il motivo della palese violazione di diritti fondamentali richiede elementi specifici e oggettivi e non può essere esteso per includervi semplici profili di proporzionalità.

  • Codice di procedura penale (Italia)

    Art. 591 c.p.p.: la rinuncia determina inammissibilità del ricorso; art. 616 c.p.p.: condanna alle spese e possibilità di ammende per ricorsi infondati; art. 696-quinquies c.p.p.: principio di riconoscimento ed esecuzione senza sindacare le ragioni di merito delle decisioni degli altri Stati membri, salvo quanto previsto dal Regolamento.

  • Trattato sull'Unione Europea e Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    I principi fondamentali dell'UE devono essere rispettati; tuttavia, secondo la Corte, l'eventuale violazione di diritti fondamentali invocata come motivo di rifiuto richiede una lesione manifesta, specifica e oggettiva rientrante nelle ipotesi previste dal Regolamento.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)

    La Corte ha richiamato precedenti orientamenti secondo cui il sindacato nazionale è limitato ai controlli formali e non al merito della valutazione svolta dall'autorità di emissione (es. Sez. 1, n. 15886/2018; Sez. 6, n. 35707/2021).

Massime di principio

  • In materia di riconoscimento di provvedimenti di congelamento tra Stati membri (Regolamento UE 2018/1805) il giudice nazionale esegue un controllo formale sui requisiti di conformità del provvedimento (art. 8, lettere a)-f)); la verifica del fumus e della necessità/proporzionalità è rimessa all'autorità che ha emesso il provvedimento.
  • La mera doglianza sulla proporzionalità della misura o sulla presunta compressione del diritto di proprietà non costituisce, di per sé, motivo automatico di non riconoscimento: occorre dimostrare una palese e specifica violazione di un diritto fondamentale secondo i parametri del Regolamento.
  • L'art. 8 del Regolamento, che prevede la possibilità di consultare l'autorità straniera, è di natura discrezionale: il mancato contatto con l'autorità di emissione non determina automaticamente l'illegittimità del riconoscimento.
  • Se il ricorrente intende contestare i profili di merito (collegamento tra beni e reato, necessità/proporzionalità), la via efficace è l'impugnazione davanti all'autorità di emissione; il ricorso davanti all'autorità di esecuzione è limitato alle ipotesi tassative del Regolamento.
  • La rinuncia al ricorso, quando tempestiva e documentata (ad es. per sopravvenuto dissequestro), determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Ricorrere con motivi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni (ammende) ai sensi degli artt. 616 e correlati del codice di procedura penale.

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