Cassazione Penale, Sentenza n. 21578/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per detenzione, acquisto e porto di armi ed ordigni esplosivi (fatti 2011) e per la qualificazione come condotte avvenute per conto della Sacra Corona Unita. Gli otto motivi contestavano, tra l'altro: vizio di motivazione e mancata correlazione tra imputazione e sentenza (art.521 c.p.p.); inattendibilità e mancanza di riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (art.125, 192 c.p.p.); travisamento della prova; prescrizione del reato di ricettazione e contestazione della recidiva; assenza di prova della cessione delle armi; omissioni nella motivazione riguardo alla recidiva specifica e all'aumento di pena per i reati satellite, nonché mancata concessione delle attenuanti generiche; mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello (non aver nuovamente esaminato alcuni coimputati che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere); e carenza di motivazione nel riconoscimento del risarcimento alle parti civili (in particolare Comune di Mesagne).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio: ha ritenuto insufficientemente motivata la determinazione dell'aumento di pena per i singoli reati satellite in sede di reato continuato e ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla misura della pena, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per un nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso è stato rigettato: sono state ritenute infondate o inammissibili le altre censure (valutazione della prova e attendibilità dei collaboratori, travisamento, recidiva ai fini del calcolo della pena, mancata concessione delle attenuanti, mancata rinnovazione dell'istruttoria, legittimazione delle parti civili e provvisionale). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore del Comune di Mesagne.
Norme richiamate
art. 521 c.p.p.
La Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza: la differenza tra consegna e custodia delle armi non determina automaticamente una contraddizione tra atto di accusa e motivazione quando la ricostruzione è coerente con i capi di imputazione.
art. 606 c.p.p.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i criteri di inammissibilità/fondatezza delle censure ex art.606, richiedendo specificità e confronto con la motivazione impugnata.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato nel limite di devoluto del ricorso (articolazione dei motivi ammessi).
artt. 125 e 192 c.p.p.
Regole sull'acquisizione e valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Cassazione ha confermato che la valutazione della attendibilità è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è macroscopicamente illogica.
artt. 157, 161, 99 comma 4, e 648 c.p.
Richiamati nelle censure sui profili di prescrizione e recidiva; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla recidiva per carenza di interesse, e non ha accolto il rilievo di prescrizione posto che non ha disatteso il corretto arco temporale delle condotte.
Legge n. 895/67 (art. 1, 2, 4)
Richiamata con riferimento alla normativa sulle armi; la Corte ha ritenuto che non vi fosse carenza di prova per la responsabilità del ricorrente relativamente alla detenzione e cessione.
art. 62-bis c.p.
Riferito alle attenuanti speciali e alla loro esclusione: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche richiamando elementi ostativi oggettivi e soggettivi.
art. 133 c.p.
Criteri per la concessione delle attenuanti generiche; la decisione dell'appello è stata ritenuta correttamente motivata ai sensi di questa norma.
art. 197-bis c.p.p.
La Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto di rinnovare l'esame dei coimputati che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere (tutela contro l'autoincriminazione), e non ha obbligato la Corte d'appello alla rinnovazione dell'istruttoria per mere ragioni esplorative.
art. 210 e 503 c.p.p.
Riferiti al diritto di non rispondere dei coimputati; la Corte ha confermato che l'esercizio di tale facoltà impedisce di obbligarne la testimonianza in appello su quei fatti.
art. 185 c.p.
Richiamato nelle censure sul risarcimento del danno all'immagine; la Corte ha ricordato la possibilità per enti territoriali di costituirsi parte civile per danno all'immagine, purché tale danno sia concretamente configurabile.
artt. 74, 528, 541 c.p.p.
Norme sul risarcimento del danno e motivazione delle liquidazioni: la Corte d'appello ha motivato la legittimazione del Comune di Mesagne e la liquidazione provvisionale ritenendole fondate.
art. 7 d.l. 152/1991
Richiamato tra le norme oggetto di censura circa l'aggravante/recidiva; la Corte ha valutato le questioni con riferimento alla giurisprudenza e al concreto computo della pena.
Massime di principio
- In caso di reato continuato il giudice deve motivare la determinazione dell'aumento di pena anche per ciascun reato satellite: non è sufficiente indicare solo la pena complessiva nel limite legale.
- La valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia è rimessa al giudice di merito; la cassazione interviene solo per vizi di motivazione macroscopicamente illogici o per travisamento della prova tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
- Divergenze apparenti tra dichiarazioni di diversi collaboratori non determinano automaticamente l'innocenza se possono riferirsi a fatti o oggetti differenti; dichiarazioni coerenti su funzione/ruolo del presunto autore rafforzano la prova di inserimento stabile nel sodalizio.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è inammissibile se mira a una indagine esplorativa volta a reperire nuove prove; il rinnovamento non è dovuto quando i coimputati hanno esercitato il diritto di non rispondere (art.197-bis c.p.p.).
- Un ente territoriale può costituirsi parte civile per danno all'immagine anche per fatti commessi da privati, se il nesso con il pregiudizio reputazionale è concretamente dimostrabile.
- Le censure di diritto sulla recidiva e sulla prescrizione devono dimostrare un concreto interesse e un errore nel calcolo: l'omessa dichiarazione di recidiva in sé può essere inammissibile se la Corte non ha inciso col criterio del computo della pena.
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