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Sentenza

Sentenza n. 4549/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento 1) della delibera n. -OMISSIS- nella parte in cui il trattamento ABA viene limitato solo ed esclusivamente nei contesti di vita e cioè alle sole terapie domiciliari e scolastiche; 2) della delibera n. -OMISSIS- nella parte in cui il trattamento ABA viene limitato solo ed esclusivamente nei contesti di vita e cioè alle sole terapie domiciliari e scolastiche; 3)del Contratto ABA del -OMISSIS- con il quale sono state eliminate le ore di ambulatoriale; E per l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva: 1) del diritto della minore ad avere dal SSN tramite l'ASL di Caserta un trattamento riabilitativo ABA come previsto dalle Linee Guida 21 dell'ISS con ore di terapia anche ambulatoriali;

Giustizia amministrativa202504665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere dell'ASL e contratto ABA che prevedevano il trattamento riabilitativo esclusivamente in ambito domiciliare e scolastico, senza ore di terapia in ambiente strutturato ambulatoriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le delibere dell'ASL e il contratto ABA del 18 settembre 2025, chiedendo anche l'accertamento del diritto della minore a un trattamento riabilitativo ABA conforme alle Linee guida n. 21 dell'ISS, comprensivo di ore di terapia ambulatoriale. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dell'art. 5 l. 241/1990, delle Linee guida ministeriali e della delibera della Regione Campania n. 131/2021, contestando l'eliminazione generalizzata delle terapie ambulatoriali e sostenendo che né la scuola né la famiglia sarebbero tenute a predisporre un ambiente apposito. Con il secondo motivo ha dedotto travisamento dei fatti, macroscopica illogicità, manifesta irragionevolezza, omessa valutazione di circostanze rilevanti, contraddittorietà e violazione della delibera regionale n. 131/2021, sostenendo che la minore sarebbe stata valutata da soli due operatori anziché dall'equipe multidisciplinare prevista e senza la somministrazione dei test necessari, tra cui ADOS 2.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che il trattamento ABA rientra nei livelli essenziali di assistenza, ma ha escluso che la logopedia o il trattamento in ambiente strutturato costituiscano un automatismo per ogni percorso terapeutico relativo allo spettro autistico. Nel caso concreto, gli atti impugnati non avevano determinato una vera interruzione o riduzione del trattamento: il contratto contestato aveva confermato il percorso già previsto nel 2023 e nel 2024, consistente in 6 ore domiciliari, 6 ore scolastiche e 2 ore mensili di supervisione. Le 5 ore ambulatoriali risultavano invece previste soltanto nel contratto del 2022 e la loro mancata conferma non costituiva una soppressione di una prestazione stabilmente erogata negli anni immediatamente precedenti. Il ricorrente non aveva indicato le ragioni per cui il trattamento confermato non fosse più adeguato alla situazione specifica della minore, né aveva fornito un principio di prova sull'imprescindibilità del setting ambulatoriale, ad esempio mediante certificazioni mediche o consulenze tecniche di parte; è quindi mancata la dimostrazione di un interesse concreto all'annullamento degli atti. Anche il secondo motivo è stato respinto: dal contratto risultava la valutazione dei test CARS2-ST e ADOS e la minore era stata valutata dal nucleo di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza il 4 settembre 2025, prima dell'adozione del contratto. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità, ma non ritenuto violato dal giudice.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Utilizzato per la fissazione dell'udienza pubblica di merito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato con riferimento alle memorie depositate dalla difesa dell'ASL e alla valutazione più approfondita nella fase di merito.

  • Linee guida n. 21 dell'ISS

    Invocate dal ricorrente come fondamento del diritto a un trattamento ABA comprendente anche ore ambulatoriali; il giudice ha escluso che da esse derivi un automatismo per il setting ambulatoriale.

  • delibera Regione Campania n. 131/2021

    Invocata quale disciplina della valutazione e della somministrazione del trattamento ABA; il giudice ha ritenuto dimostrato che la minore era stata valutata dal competente nucleo e mediante i test indicati nel contratto.

  • Regolamento (UE) 2016/679, artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4

    Posto a fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • d.lgs. 196/2003, artt. 52, commi 1, 2 e 5, e 2-septies

    Posto a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • L'inclusione del trattamento ABA nei livelli essenziali di assistenza non comporta automaticamente il diritto a una specifica modalità di erogazione, quale il trattamento in ambiente strutturato ambulatoriale; il setting deve essere correlato alla situazione individuale dell'assistito e adeguatamente dimostrato.
  • La mancata previsione, in un nuovo piano terapeutico, di ore ambulatoriali precedentemente riconosciute non integra necessariamente un'interruzione o una riduzione del trattamento quando il piano confermi le prestazioni già erogate negli anni immediatamente precedenti.
  • Chi contesta la mancata previsione di uno specifico setting terapeutico deve allegare e almeno inizialmente provare, mediante elementi clinici o tecnici, la sua indispensabilità rispetto alla situazione concreta del minore; in mancanza, può difettare l'interesse concreto all'annullamento dell'atto.
  • La legittimità della valutazione sanitaria propedeutica alla definizione del trattamento può risultare dalla documentazione del contratto e dalla valutazione effettuata dal competente nucleo di neuropsichiatria, con riferimento ai test clinici indicati, senza che sia sufficiente allegare genericamente l'omessa valutazione multidisciplinare.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

Testo integrale

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