Cassazione Civile, Ordinanza n. 37669/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (subappaltatore)
La controversia
Una impresa subappaltatrice aveva eseguito lavori di adeguamento di un edificio pubblico nell'ambito di un appalto e del relativo subappalto. A seguito della cessione del credito della subappaltante a un istituto di credito, l'impresa aveva agito per ottenere il pagamento delle somme relative a stati di avanzamento lavori e per far dichiarare nullo o inefficace l'atto di cessione. In via subordinata, aveva chiesto anche la declaratoria di nullità del subappalto, se fosse stata accolta l'eccezione di nullità sollevata dalla banca, e, ulteriormente subordinata, l'indennità da arricchimento senza causa nei confronti dell'amministrazione committente. Il giudice di primo grado aveva rigettato tutte le domande. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda subordinata sulla nullità del subappalto ritenendo che la questione non fosse stata riproposta dalla banca in appello e, per questo, che si fosse formato il giudicato; aveva inoltre dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa per la presenza di un titolo contrattuale. La precedente ordinanza di Cassazione aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso, assumendo che la questione di nullità non fosse stata riproposta in appello. Con il ricorso per revocazione l'impresa ha dedotto errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la banca aveva invece riproposto la questione di nullità nella comparsa di costituzione in appello e che la Corte aveva erroneamente percepito il contenuto degli atti. Esaminato il ricorso per revocazione, la Corte ha riconosciuto l'errore percettivo: la questione di nullità era stata effettivamente riproposta in appello, sicché non si era formato alcun giudicato e l'ordinanza di inammissibilità doveva essere revocata. Riassunto il giudizio originario, la Corte ha poi ritenuto fondato anche il motivo di ricorso avverso la sentenza d'appello, cassando la decisione e rinviando alla stessa Corte territoriale in diversa composizione per riesaminare preliminarmente la nullità del subappalto e, di conseguenza, le domande connesse e il regime delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza precedente perché fondata su un errore di fatto percettivo circa la riproposizione in appello della questione di nullità del subappalto. Esaminando poi il ricorso originario, ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata considerazione della riproposizione dell'eccezione di nullità e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Lecce con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché esamini la questione pregiudiziale della nullità del subappalto e le ulteriori domande consequenziali, oltre alle spese. La decisione finale è quindi di revoca dell'ordinanza impugnata e di cassazione con rinvio nel giudizio originario.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato quale base dell'azione volta a far dichiarare inefficace l'atto di cessione del credito
art. 1418 c.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità del subappalto
L. n. 55 del 1990
richiamata dalla ricorrente quale disciplina rilevante ai fini della nullità del subappalto
art. 395 n. 4 c.p.c.
norma che consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa
art. 391 bis c.p.c.
utilizzato per revocare l'ordinanza della Corte di cassazione viziata da errore di fatto
art. 402 c.p.c.
richiamato per il riesame del ricorso originario dopo la revocazione
art. 366 n. 4 c.p.c.
richiamato con riferimento all'indicazione del documento allegato al ricorso per cassazione
art. 369 c.p.c.
richiamato con riferimento al deposito del fascicolo d'ufficio e degli atti di causa
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio sussiste quando il giudice di legittimità suppone l'inesistenza di un fatto processuale che dagli atti risulta invece positivamente esistente, senza compiere attività valutativa.
- Se una questione di nullità è stata riproposta nel giudizio di appello, non può ritenersi formato il giudicato su di essa per il solo fatto che non sia stata accolta in primo grado.
- La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è lo strumento corretto quando la decisione si fonda su una svista percettiva sul contenuto degli atti processuali, e non su un errore di valutazione giuridica.
- La nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio anche nei gradi di impugnazione, ma il relativo potere incontra il limite del giudicato formatosi sulla questione.
- L'azione di arricchimento senza causa è inammissibile quando tra le parti esista un titolo contrattuale che regoli il rapporto dedotto in giudizio, salvo che venga meno il presupposto della disciplina negoziale per effetto della nullità del titolo stesso.
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