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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2047

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2047 della Commissione, del 29 luglio 2024, che autorizza l’immissione sul mercato dei semi e della farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. quale alimento tradizionale da un paese terzo e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Normativa europea32024R2047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso nel mercato UE dei semi e della farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. come alimento tradizionale da un paese terzo. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dal regolamento (UE) 2015/2283, in assenza di obiezioni motivate da Stati membri o EFSA e sulla base della valutazione tecnica dell’Autorità. L’atto aggiorna di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti e introduce specifici obblighi di etichettatura, in particolare per il rischio allergenico e per la preparazione dei semi venduti crudi.

Autorizzazione all’immissione sul mercato dei semi e della farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. come alimento tradizionale da un paese terzo e aggiornamento dell’elenco UE dei nuovi alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che immettono sul mercato dell’Unione europea i semi e la farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc., destinati alla popolazione generale come alimento tradizionale da un paese terzo. L’autorizzazione riguarda sia i semi cotti sia la farina, con inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Restano fermi i requisiti di etichettatura e le specifiche tecniche indicati nell’allegato; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Autorizzazione dei semi e della farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. come alimento tradizionale da un paese terzo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2047 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione dei semi e della farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc., classificandoli come alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’atto dà seguito alla procedura di notifica senza obiezioni e aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il fatto che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco UE possono essere immessi sul mercato dell’Unione. In base alla definizione del regolamento (UE) 2015/2283, anche un alimento tradizionale da un paese terzo rientra nella categoria dei nuovi alimenti. Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283.

Procedura di notifica e valutazione di sicurezza

La società WhatIF F&I Pte Ltd ha notificato il 10 ottobre 2019 l’intenzione di commercializzare nell’Unione i semi e la farina di semi di Vigna subterranea, destinandoli alla popolazione generale come semi cotti o come farina. La Commissione ha trasmesso la notifica agli Stati membri e all’EFSA il 14 settembre 2023. Entro il termine previsto dall’articolo 15, paragrafo 2, non sono state presentate obiezioni motivate. L’EFSA, con relazione tecnica del 29 gennaio 2024, ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sulla storia d’uso non sollevano preoccupazioni di sicurezza.

Obblighi di etichettatura e avvertenze per il consumatore

Il regolamento sottolinea, sulla base delle osservazioni EFSA, il possibile insorgere di reazioni allergiche nei soggetti sensibilizzati alle arachidi e alla soia. Per questo motivo i prodotti che contengono il nuovo alimento devono riportare un’avvertenza specifica, collocata accanto all’elenco degli ingredienti o, in mancanza, accanto al nome dell’alimento. Inoltre, quando i semi sono venduti crudi, l’etichetta deve indicare espressamente che devono essere ammollati e cotti prima del consumo.

Denominazione commerciale e inserimento nell’elenco UE

La denominazione da utilizzare in etichetta è fissata in forma specifica: "semi/noci/fagioli/arachidi bambara (Vigna subterranea)" oppure "farina di semi/noci/fagioli/arachidi bambara (Vigna subterranea)", a seconda del formato del prodotto. L’allegato del regolamento 2017/2470 viene modificato per inserire il nuovo alimento tra i nuovi alimenti autorizzati, con indicazione delle condizioni d’uso e dei requisiti supplementari di etichettatura.

Specifiche tecniche del prodotto autorizzato

L’allegato definisce il nuovo alimento come semi essiccati interi sgusciati di Vigna subterranea oppure come farina ottenuta da tali semi mediante trattamenti, incluso il trattamento termico e la macinazione. Sono indicati sinonimi botanici e varie denominazioni comuni, tra cui arachide bambara, noce bambara, fagiolo bambara, pisello bambara, fagiolo di terra e pisello di terra.

Per i semi essiccati e per la farina sono riportati intervalli tipici di composizione e limiti analitici relativi a:

  • umidità, proteine, carboidrati, zuccheri, grassi e fibre;
  • metalli pesanti (arsenico, cadmio, piombo, mercurio);
  • micotossine (tra cui aflatossine, deossinivalenolo, ocratossina A, zearalenone);
  • altri contaminanti o fattori antinutrienti, in particolare l’acido cianidrico e, per la farina, anche l’acido fitico;
  • criteri microbiologici, inclusi spore mesofile aerobie, Alicyclobacillus, Bacillus cereus presunto, coliformi, E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, conteggio totale su piastra, lieviti e muffe.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione e iscrizione nell’elenco UE

I semi e la farina di semi di Vigna subterranea (L.) Verdc. sono autorizzati a essere immessi sul mercato dell’Unione e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti come alimento tradizionale da un paese terzo. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato di conseguenza.

Base giuridica e procedura di notifica

L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283. La notifica originaria è stata presentata il 10 ottobre 2019 da WhatIF F&I Pte Ltd ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283; la Commissione l’ha trasmessa a Stati membri ed EFSA il 14 settembre 2023 ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1.

Assenza di obiezioni e valutazione di sicurezza

Entro il termine previsto dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non sono state presentate obiezioni debitamente motivate da Stati membri o EFSA. L’EFSA, nella relazione tecnica del 29 gennaio 2024, ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sull’uso non destano preoccupazioni per la sicurezza.

Obblighi di etichettatura

Le etichette dei prodotti contenenti l’alimento tradizionale devono indicare che i semi e la farina di semi di Vigna subterranea possono provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note alle arachidi e alla soia; l’indicazione deve figurare accanto all’elenco degli ingredienti o, se assente, accanto al nome dell’alimento. Per i semi venduti crudi, l’etichetta deve indicare che essi vanno ammollati e cotti prima del consumo. La denominazione da usare è "semi/noci/fagioli/arachidi bambara (Vigna subterranea)" oppure "farina di semi/noci/fagioli/arachidi bambara (Vigna subterranea)", a seconda della forma impiegata.

Specifiche del nuovo alimento

L’allegato introduce la descrizione e definizione del nuovo alimento: semi essiccati interi sgusciati di Vigna subterranea (famiglia Fabaceae/Leguminosae) oppure farina ottenuta tramite diverse fasi, tra cui trattamento termico e macinazione. Sono elencati sinonimi e denominazioni comuni, oltre a intervalli tipici di composizione, limiti per metalli pesanti, micotossine, altri contaminanti/fattori antinutrienti e criteri microbiologici distinti per semi essiccati e farina.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura degli alimentimercato interno

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