Cassazione Civile, Ordinanza n. 20883/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dal diniego di rimborso delle accise versate su prodotti energetici per gli anni 2014 e 2015, impugnato dalla società contribuente. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva accolto l'impugnazione limitatamente al periodo d'imposta 2014. L'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per omessa/erronea valutazione di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. e art. 112 c.p.c., per non avere la CTR esaminato un PVC del 23 febbraio 2016 che, secondo la ricorrente, evidenziava irregolarità e carenze nei registri di carico e scarico relativi ai prodotti energetici assoggettati ad accisa; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 18, comma 1, TUA e dell'art. 11 della tabella allegata al TUA, per avere la CTR ritenuto il provvedimento di diniego privo di riscontro probatorio e per avere, così, alterato il riparto dell'onere della prova. La società ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che dalle trascrizioni parziali del PVC e del provvedimento di diniego non emergeva in modo chiaro una contestazione espressa riferita all'anno 2014 tale da sorreggere il diniego di rimborso; ha inoltre ribadito che la valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute decisive sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come vizio motivazionale, se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta inammissibile perché, sotto l'apparente denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c., mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione soccombente e la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa ed erronea valutazione di fatti decisivi
Il vizio di motivazione non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito e delle prove; il controllo di legittimità resta circoscritto ai limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia/valutazione, ma la censura non è stata accolta poiché si risolveva in un'inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie.
art. 2697 c.c.
La doglianza sul riparto dell'onere della prova è stata dichiarata inammissibile perché, nella sostanza, tendeva a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 18, comma 1, TUA
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno del diniego di rimborso delle accise; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione per l'inammissibilità del motivo.
art. 11 della tabella allegata al TUA
Norma richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo; la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una rivalutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione della soccombenza dell'Amministrazione ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile se, attraverso la critica alla motivazione, si sollecita in realtà una nuova valutazione delle prove e degli elementi istruttori.
- La selezione delle fonti probatorie ritenute decisive e la valutazione della loro attendibilità appartengono al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni singolo elemento non ritenuto decisivo.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando mira non a contestare la regola sull'onere della prova, ma a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.
- Se il contenuto del documento richiamato in ricorso non consente di individuare con chiarezza il fatto decisivo asseritamente omesso, il motivo per vizio motivazionale non supera il vaglio di ammissibilità.
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