Cassazione Penale, Ordinanza n. 33122/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in relazione a un reato in materia di stupefacenti, aveva riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, ma le aveva applicate non nella massima estensione. Con il primo motivo ha censurato la quantificazione della pena, sostenendo che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute nella misura massima. Con il secondo motivo ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto del procedimento e un precedente fatto definito con sentenza ex art. 444 c.p.p., deducendo un unitario disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto alla pena, ha osservato che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato la minore incidenza delle attenuanti generiche valorizzando la personalità del ricorrente, il quantitativo non modico della sostanza stupefacente e la sua variegata tipologia. Quanto alla continuazione, ha rilevato che i fatti non avevano alcuna attinenza tra loro, essendo separati da oltre un anno e riferiti a sostanze stupefacenti di diversa tipologia, circostanze incompatibili con il riconoscimento di un medesimo disegno criminoso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato solo per indicare la precedente sentenza di patteggiamento con cui il ricorrente chiedeva la continuazione; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
art. 81 c.p.
La continuazione richiede un unitario intento criminoso; nel caso concreto è stata esclusa per la distanza temporale e per la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti coinvolte.
Massime di principio
- La quantificazione della pena nel giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante o manifestamente illogica; è sufficiente, invece, una motivazione che valorizzi elementi concreti della personalità dell'imputato e della gravità del fatto.
- Il riconoscimento della continuazione presuppone l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, desumibile da elementi oggettivi e fattuali; la mera appartenenza delle condotte alla stessa categoria di reati non basta.
- La distanza temporale significativa tra i fatti e la loro diversità quanto a modalità e oggetto possono essere elementi incompatibili con l'unitarietà del programma criminoso.
- Quando i motivi di ricorso si limitano a contestare valutazioni di merito già adeguatamente motivate e non evidenziano vizi rilevanti, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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