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Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 7082 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRPEF - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Impresa artigiana familiare - Deduzione di contributi versati dal figlio del titolare - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stata riconosciuta la deducibilità dei contributi in capo al titolare dell'impresa familiare, nonostante il versamento materiale fosse stato effettuato dal figlio, poiché quest'ultimo non aveva portato i contributi in deduzione. In questo modo è rispettata la finalità della norma, ossia evitare che i contributi previdenziali obbligatori restino fiscalmente indeducibili o siano dedotti due volte.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deduzione ai fini IRPEF dei contributi previdenziali obbligatori relativi al figlio del titolare, collaboratore dell'impresa familiare. La disciplina prevede che il titolare dell'impresa artigiana o commerciale sia tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari collaboratori e consente la deduzione dei contributi versati dal titolare per familiari fiscalmente a carico. L'Amministrazione aveva negato la deduzione poiché, nel caso concreto, i contributi erano stati materialmente versati dal figlio e non dal titolare.

Norme richiamate

  • Disciplina IRPEF della deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori

    La disposizione è stata interpretata in senso sostanziale: anche se il pagamento è effettuato dal familiare collaboratore anziché dal titolare, la deduzione può spettare al titolare quando il familiare non abbia utilizzato la deduzione, purché sia rispettata la finalità antielusiva e sia evitata una doppia deduzione.

  • Norme previdenziali sull'obbligo contributivo del titolare dell'impresa artigiana o commerciale

    Il titolare è obbligato al pagamento dei contributi previdenziali anche per i familiari collaboratori. L'obbligo contributivo e la concreta modalità di pagamento sono stati considerati elementi compatibili con il riconoscimento della deduzione al titolare, quando il relativo onere fiscale non sia stato dedotto dal familiare.

Massime di principio

  • Nelle imprese familiari, la deducibilità dei contributi previdenziali deve essere valutata considerando non solo chi ha effettuato materialmente il pagamento, ma anche chi era obbligato al versamento e chi ha effettivamente fruito della deduzione.
  • Il titolare può ottenere la deduzione dei contributi relativi al familiare collaboratore anche se il pagamento è stato effettuato dal familiare stesso, quando il familiare non abbia dedotto tali somme e non vi sia quindi una doppia deduzione.
  • È essenziale conservare la documentazione dei versamenti e dimostrare sia il rapporto di collaborazione familiare sia l'assenza di deduzione da parte del familiare che ha effettuato il pagamento.
  • La finalità della disciplina è impedire che i contributi obbligatori rimangano privi di deduzione, evitando al contempo che lo stesso importo venga dedotto due volte da soggetti diversi.
  • La soluzione dipende dalle circostanze concrete: se il familiare ha già dedotto i contributi, il titolare non può normalmente dedurli nuovamente.

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