Sentenza del 23/09/2016 n. 18674 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che aveva annullato l'atto di irrogazione delle sanzioni per omessa installazione del misuratore fiscale. Secondo l'Amministrazione, l'attività era soggetta all'obbligo di emissione dello scontrino fiscale perché svolta con un furgone motorizzato e una pralinatrice elettrica, attrezzature ritenute riconducibili alla previsione del D.M. 21 dicembre 1992, art. 1, punto 11. Il ricorrente sosteneva invece che l'attività fosse marginale, svolta durante sagre e fiere religiose, senza una vera attrezzatura motorizzata destinata alla vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che l'espressione "attrezzature motorizzate" riguarda quelle che consentono di spostare agevolmente una vera e propria postazione di vendita, assimilabile a un posto fisso, e non il semplice automezzo utilizzato per trasportare la merce. Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto accertato che il contribuente non vendesse a bordo di un'attrezzatura motorizzata e che il volume d'affari non derivasse esclusivamente dall'attività ambulante, comprendendo anche i ricavi di un esercizio pubblico. La sentenza favorevole al contribuente è stata quindi confermata; non sono state liquidate spese perché il contribuente non si è costituito.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, art. 12
Richiamata dall'Agenzia delle Entrate quale base normativa della disciplina contestata in materia di certificazione dei corrispettivi.
Legge n. 18 del 1983, art. 1
Richiamata nel ricorso dell'Amministrazione in relazione all'obbligo di emissione dello scontrino fiscale.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11
Richiamato quale disposizione sanzionatoria per la violazione degli obblighi relativi alla certificazione dei corrispettivi.
D.M. 21 dicembre 1992, art. 1, punto 11
La nozione di attrezzatura motorizzata deve essere riferita, nel commercio ambulante, a un mezzo che consenta di dislocare agevolmente una postazione di vendita assimilabile a quella a posto fisso. Non è sufficiente il semplice utilizzo di un automezzo per il trasporto delle merci.
Cassazione civile, sentenze n. 1427, n. 1428 e n. 1429 del 2011
"Il termine motorizzato indica chi sia dotato di veicolo a motore"; la norma riguarda "quelle attrezzature motorizzate che consentono la possibilità di dislocare agevolmente una postazione di vendita corrispondente a quella a posto fisso".
I precedenti hanno fornito il criterio interpretativo decisivo per distinguere il mero trasporto della merce dall'utilizzo di una struttura motorizzata destinata concretamente alla vendita.
Massime di principio
- Per stabilire se un'attività ambulante sia soggetta all'obbligo del misuratore fiscale non basta accertare l'uso di un veicolo a motore: occorre verificare se il veicolo o l'attrezzatura costituiscano una vera postazione di vendita.
- Il semplice impiego di un furgone per trasportare prodotti e attrezzature, senza vendita a bordo o senza una postazione commerciale strutturalmente collegata al mezzo, non integra automaticamente il presupposto dell'obbligo.
- La qualificazione dell'attività dipende soprattutto dalle modalità concrete di esercizio, dall'organizzazione della vendita e dalla funzione dell'attrezzatura, non dalla sola presenza di strumenti elettrici o motorizzati.
- Il volume d'affari deve essere valutato con riferimento all'attività ambulante effettivamente considerata: se comprende anche ricavi provenienti da un'altra attività, non può essere utilizzato automaticamente per dimostrare che l'attività ambulante non sia marginale.
- In caso di sanzione, l'Amministrazione deve dimostrare in modo adeguato che il contribuente utilizzava un'attrezzatura motorizzata con funzione di postazione di vendita; un accertamento fondato soltanto sulla disponibilità di un automezzo può risultare insufficiente.
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