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Sentenza

Sentenza del 21/10/2020 n. 22898 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento e ruolo esecutivo relativi alla TARSU 2011. In primo grado la contribuente deduceva: abrogazione della tassa (richiamando il D.Lgs. n.22/1997, art.49), difetto di legittimazione passiva, carenza di motivazione e di istruttoria, mancata notifica degli atti di accertamento, nullità della cartella e del ruolo per mancata sottoscrizione, mancata erogazione del servizio di raccolta, nonché lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali (documentato con formulari e fatture). In appello la contribuente ha reiterato le doglianze; in cassazione ha articolato quattro motivi: 1) errata sovrapposizione tra legittimazione passiva e presupposti del tributo (D.Lgs. n.507/1993, artt.62,63,70); 2) omessa valutazione delle prove dello smaltimento autonomo (formulari e fatture); 3) omissione di pronuncia sulla eccezione di illegittimità del ruolo per mancata sottoscrizione e mancata contestazione da parte dell'ente impositore; 4) errata interpretazione dell'inesigibilità per mancata tassabilità dell'area e inattività del servizio nel 2011 (D.Lgs. n.507/1993, artt.59,62). Durante il procedimento di cassazione la ricorrente ha depositato, a sostegno della cessazione della causa, un provvedimento comunale di discarico datato 13/04/2017 relativo al ruolo impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito al provvedimento di discarico adottato dall'Amministrazione comunale e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. La Corte ha richiamato la disciplina della cessazione della materia del contendere nel processo tributario (D.Lgs. n.546/1992, art.46) e la giurisprudenza che ammette l'applicazione di tale principio anche in sede di legittimità. È stato inoltre precisato che, a seguito di fatto sopravvenuto esterno al processo che rende priva di attualità la controversia, la decisione di merito non può sopravvivere e deve essere cassata senza rinvio.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 46

    "1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"; "2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione..."

    La Corte ha applicato l'art.46 per dichiarare l'estinzione del giudizio in sede di cassazione in presenza di un provvedimento amministrativo di discarico sopravvenuto che ha eliminato l'interesse delle parti alla decisione; richiamata anche la regola sulla declaratoria con decreto o sentenza.

  • Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articoli 62, 63, 70 e articolo 59, comma 4

    Richiamate nelle censure della ricorrente in relazione ai presupposti soggettivi/oggettivi della TARSU e alla tassabilità delle superfici industriali; la Corte di legittimità non è però entrata nel merito di tali questioni perché il procedimento è stato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 360, comma 1, nn.3 e 5

    Richiamato come fondamento delle doglianze in materia di violazione di norme e omessa valutazione del materiale probatorio; la Corte non ha deciso sul merito degli specifici motivi perché il giudizio è stato estinto.

  • Codice di Procedura Civile, articoli 112, 115, 116, 310, 338, 378

    Art.112 invocato in relazione all'omessa pronuncia della CTR su eccezione; artt.115 e 116 riferiti alla valutazione e utilizzazione delle prove documentali; artt.310 e 338 richiamati per motivare perché la sentenza di merito non può sopravvivere quando interviene un fatto sopravvenuto esterno che elimina l'oggetto del giudizio; art.378 menzionato in ordine al deposito di memorie e documenti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater

    La Corte ha escluso l'applicabilità della sanzione prevista da tale norma perché la pronuncia non è un rigetto nel merito né una dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità, bensì un'estinzione per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio tributario (anche in Cassazione), l'amministrazione emette un provvedimento di discarico che elimina l'obiettivo della lite, il giudice può dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; in tal caso la controversia viene estinta e la decisione di merito impugnata viene cassata senza rinvio.
  • La cessazione della materia del contendere può essere rilevata d'ufficio dal giudice se emerge dagli atti; tuttavia la parte interessata dovrebbe depositare il provvedimento amministrativo che dimostra la cessazione per provare l'intervenuta definizione.
  • Quando il giudizio tributario si estingue per cessazione della materia del contendere e non per una definizione delle pendenze prevista dalla legge, le spese di lite sono normalmente regolate con il criterio della soccombenza virtuale o, come nel caso, possono essere compensate; la Corte valuta le circostanze e può compensare le spese tra le parti.
  • L'intervento di un atto amministrativo che elimina la controversia impedisce la sopravvivenza della pronuncia di merito (che non può passare in giudicato) perché essa risulterebbe priva di funzione pratica rispetto a un rapporto giuridico ormai mutato.
  • Le eccezioni e le questioni di merito sollevate (es. mancata notifica, mancanza di sottoscrizione del ruolo, smaltimento autonomo dei rifiuti, inesigibilità per inattività del servizio) resteranno incerte se il processo si estingue per cessazione della materia del contendere: per ottenerne accertamento sostanziale è necessario che il giudizio non venga estinto o che la materia sia definita con atto che consenta una pronuncia sul merito.

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