Sentenza n. 1031/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: - del provvedimento a mezzo del quale la Guardia di Finanza – Sottocommissioni per la valutazione delle prove di esame - notificava in data -OMISSIS- all'-OMISSIS- -OMISSIS- la non idoneità alla prova orale effettuata nella medesima data, prevista dall'art.-OMISSIS-del foglio d'ordine -OMISSIS- in data -OMISSIS-; - dell'elenco dell'esito della prova orale del giorno -OMISSIS- pubblicato all'interno della sezione “avvisi” opportunamente dedicata, sul portale attivo all'indirizzo https://concorso.gdf.gov.it.; B) mediante ricorso per motivi aggiunti: - della graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 626 allievi marescialli al 23°corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovraintendenti e appuntati e finanzieri del corpo emessa dal comando generale della guardia di finanza con foglio d'ordini n.18 del 21 dicembre 2022; - del diniego parziale alla richiesta di accesso opposto dall'amministrazione resistente con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- avverso la richiesta di accesso agli atti, inoltrata con pec del -OMISSIS- avente ad oggetto: “integrazione del sollecito: istanza di accesso formale alla documentazione amministrativa – -OMISSIS- -OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova orale di un concorso interno per l'ammissione di allievi marescialli, elenco degli esiti, graduatoria finale e diniego parziale di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità alla prova orale, sostenendo che la prova riguardasse le medesime materie della prova scritta da lui superata e che la diversa valutazione fosse illogica, irragionevole, manifestamente ingiusta e viziata da errore o carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, errore nel metodo di accertamento, disparità di trattamento, carenza di motivazione e violazione della trasparenza. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale e ha dedotto l’illegittimità derivata degli atti successivi, sostenendo inoltre che non fosse stato verbalizzato il colloquio e le risposte fornite, ma soltanto le domande e la valutazione finale. È stato altresì impugnato il diniego parziale opposto alla richiesta di accesso agli atti. L’amministrazione ha sostenuto che il candidato avesse riportato un punteggio complessivo inferiore al minimo previsto dal bando, pari a 10,00.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendoli manifestamente infondati e confermando le conclusioni già raggiunte in sede cautelare. La diversa riuscita nella prova scritta e nella prova orale non costituisce, di per sé, sintomo di eccesso di potere, trattandosi di prove dirette a misurare abilità differenti; inoltre, il ricorrente non ha dimostrato che i quesiti orali fossero identici a quelli della prova scritta. Il giudice ha ritenuto legittima la verbalizzazione delle sole domande o degli argomenti oggetto delle tesi sorteggiate e della valutazione finale, non essendo le sottocommissioni tenute a trascrivere integralmente il colloquio e le risposte del candidato. Il punteggio numerico è stato ritenuto sufficiente a esprimere la motivazione del giudizio tecnico-discrezionale, purché siano stati previamente fissati criteri di valutazione dettagliati e idonei a rendere ricostruibile il percorso valutativo. Nel caso concreto l’amministrazione aveva depositato il verbale del 29 settembre 2022, contenente i criteri di valutazione della prova orale. Il TAR ha inoltre escluso di poter sindacare il merito della valutazione di inidoneità, limitando il controllo alla credibilità logica della decisione, che non è risultata inficiata. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta [...] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
La manifesta infondatezza consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e motivazione sintetica.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La diversa valutazione conseguita da un candidato in una prova scritta e in una prova orale non integra, di per sé, un vizio di eccesso di potere, poiché le due prove possono essere dirette ad accertare abilità differenti; occorre allegare e dimostrare specifici elementi di illogicità, travisamento o erroneità della valutazione.
- Nelle prove orali concorsuali la commissione o sottocommissione non è tenuta a verbalizzare integralmente il colloquio né tutte le risposte del candidato; è sufficiente l’indicazione delle domande o degli argomenti oggetto della prova e della valutazione finale, quando ciò consenta di ricostruire lo svolgimento dell’esame.
- Il voto numerico attribuito in una prova concorsuale è, di regola, sufficiente a motivare il giudizio tecnico-discrezionale, purché la commissione abbia previamente fissato criteri di valutazione dettagliati e idonei a rendere ricostruibile a posteriori il percorso valutativo.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso non può estendersi al merito della valutazione, ma deve limitarsi a verificare la credibilità logica, la coerenza e l’assenza di errori, travisamenti o arbitrarietà; in mancanza di tali vizi, il giudizio della commissione resta insindacabile.
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