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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22141/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio della gestione di un’agenzia di assicurazioni da un precedente titolare a un nuovo titolare. La lavoratrice, già dipendente della precedente agenzia, fu assunta dal nuovo titolare con mantenimento di inquadramento e anzianità, ma senza il superminimo che asseriva di percepire in precedenza e senza altre voci retributive. Dopo il licenziamento per mancanza di lavoro, la lavoratrice chiedeva il riconoscimento della prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni economiche già godute, sostenendo che il trapasso di agenzia fosse assimilabile a trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. e che, comunque, l’art. 59 del ccnl applicabile imponesse la conservazione di tutti i diritti, anche economici. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) erronea esclusione dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. al fenomeno del trapasso di agenzia; (2) errata interpretazione dell’art. 59 ccnl, che a suo dire avrebbe garantito anche il mantenimento del trattamento economico; (3) erronea decurtazione delle somme riconosciute e omesso riconoscimento di ulteriori voci retributive, tra cui una voce indicata come 'varie soggette'.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva escluso l’art. 2112 c.c. in assenza di un trasferimento d’azienda, qualificando la vicenda come semplice passaggio dell’agenzia da un soggetto all’altro. Ha inoltre richiamato il precedente invocato dalla ricorrente solo per precisare che l’eventuale applicazione dell’art. 2112 c.c. ai rapporti di agenzia richiede comunque presupposti di fatto non riscontrati nella specie. Il secondo motivo è stato respinto perché l’art. 59 ccnl è stato interpretato correttamente nel senso che la salvaguardia riguarda le condizioni 'giuridiche e normative', non anche tutte le condizioni economiche, e certamente non il superminimo. Il terzo motivo è stato disatteso perché, esclusa la continuità ex art. 2112 c.c. e cessato il primo rapporto, non poteva operare alcun effetto di trascinamento dei precedenti trattamenti; inoltre la censura era priva di specificità quanto alle buste paga richiamate. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    non si applica alla vicenda in assenza di trasferimento d’azienda; il mero passaggio dell’agenzia da un soggetto all’altro non basta a integrare il presupposto normativo

  • art. 59 ccnl

    la clausola assicura la prosecuzione del rapporto e la conservazione delle condizioni giuridiche e normative, ma non comporta automaticamente il mantenimento di tutti i diritti economici già goduti, come il superminimo

  • art. 2560 c.c.

    richiamato solo come norma teoricamente evocabile in rapporto alla successione di aziende nei rapporti autonomi, ma non applicabile in concreto per difetto dei presupposti

  • art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    consente, in caso di rigetto del ricorso, di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il trapasso della gestione di un’agenzia non coincide automaticamente con un trasferimento d’azienda: per applicare l’art. 2112 c.c. occorre verificare in concreto la continuità dell’entità economica e gli altri presupposti richiesti dalla norma.
  • Quando il contratto collettivo garantisce la conservazione delle condizioni 'giuridiche e normative', tale formula non può essere estesa, in assenza di una previsione chiara, al mantenimento di ogni trattamento economico individuale già percepito in precedenza.
  • Se il nuovo rapporto di lavoro è autonomamente costituito e non opera l’art. 2112 c.c., non esiste un automatico effetto di trascinamento delle precedenti voci retributive nel nuovo rapporto.
  • In cassazione la censura deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e deve essere specifica quanto ai fatti e ai documenti richiamati; la mancata specificazione può determinare il rigetto del motivo.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRetribuzione e TFR
RamiLavoroContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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