Sentenza n. 6860/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento dell'avviso degli esiti della prova preselettiva del "concorso pubblico per esami a n. 20 unità di personale amministrativo - area degli assistenti, famiglia amministrativa e giuscontabile - per le esigenze degli uffici centrali e territoriali della Corte dei Conti", pubblicato sul sito della Corte dei Conti il 27 maggio 2025 nella misura in cui la ricorrente non risulta inserita nell'elenco degli ammessi alla fase successiva; ove occorra, del bando del predetto concorso emanato con decreto n. 305, del 13 dicembre 2024, del Segretario Generale della Corte dei Conti; degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso degli esiti della prova preselettiva nella parte in cui la candidata non risultava ammessa alle prove scritte, nonché il bando di concorso ove occorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha impugnato gli esiti della prova preselettiva del concorso per venti unità di personale amministrativo dell'area degli assistenti, deducendo l'illegittimità della propria esclusione dalla fase successiva. Il giudice ha esaminato la corrispondenza tra i quiz preselettivi e le materie indicate dal bando per le prove scritte. In particolare, i quiz nn. 11, 23, 58 e 59 vertevano su specifiche questioni di diritto processuale contabile, mentre il bando contemplava la materia degli "elementi di contabilità pubblica". È stata inoltre contestata la riconducibilità dei quesiti relativi all'informatica alla materia della capacità di elaborare report mediante l'utilizzo delle principali applicazioni informatiche, descritta dal bando come prova teorico-pratica e quindi prevalentemente operativo-applicativa. La ricorrente era stata ammessa con riserva alle prove scritte in sede cautelare e, secondo quanto emerso nel giudizio, aveva superato tali prove.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'interesse della ricorrente e ha annullato gli atti impugnati esclusivamente con riferimento alla sua posizione giuridica. Ha ritenuto che i quesiti sulla materia del processo contabile non fossero esattamente riconducibili alla nozione di "elementi di contabilità pubblica", da intendersi come riferita essenzialmente alle nozioni basilari sostanziali della contabilità pubblica. Ha inoltre ritenuto che la prova sull'utilizzo delle principali applicazioni informatiche fosse diretta ad accertare una capacità pratica e operativa, non necessariamente coincidente con la conoscenza teorica delle applicazioni. Il superamento delle prove scritte da parte della candidata ha costituito ulteriore elemento di irragionevolezza dei quesiti contestati, confermando sia la preparazione dell'interessata sia il suo interesse a proseguire nella procedura. In conseguenza dell'annullamento, alla ricorrente è stato riconosciuto il diritto di sostenere le successive prove orali. Le spese sono state compensate.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, i quesiti della prova preselettiva devono mantenere una corrispondenza effettiva e non meramente nominale con le materie indicate dal bando per le prove successive.
- La formula "elementi di contabilità pubblica", interpretata secondo il suo ordinario significato, comprende essenzialmente le nozioni basilari sostanziali della contabilità pubblica e non può essere automaticamente estesa a specifiche nozioni di processo contabile, se queste non risultano ricomprese nella lex specialis.
- Quando il bando descrive una prova teorico-pratica come diretta all'elaborazione di report mediante l'utilizzo delle principali applicazioni informatiche, la prova deve concentrarsi sulla capacità concreta di usare tali applicazioni e non può essere strutturata esclusivamente sulla verifica di nozioni teoriche estranee alla capacità operativa richiesta.
- Il superamento delle prove successive, alle quali il candidato sia stato ammesso con riserva, può costituire un elemento rilevante per valutare l'irragionevolezza dei quesiti preselettivi e confermare l'interesse concreto alla prosecuzione della procedura.
- L'annullamento degli atti concorsuali può essere limitato alla posizione del candidato ricorrente quando il vizio accertato rileva esclusivamente rispetto alla sua posizione giuridica e non impone l'integrale caducazione della procedura.
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