Sentenza n. 14558/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego CSEA dell’accesso al meccanismo agevolativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2024, valutazione ENEA di non conformità della diagnosi energetica ed esclusione dall’elenco delle imprese ammesse
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa energivora)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato la diagnosi energetica e la domanda di iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2024, risultando inizialmente iscritta. A seguito dei controlli documentali svolti da ENEA, CSEA aveva comunicato il preavviso di rigetto e poi adottato il diniego definitivo, recependo la valutazione tecnica di non conformità della diagnosi energetica. Le criticità individuate riguardavano: l’asserita inadeguatezza e non rappresentatività del piano di monitoraggio, fondato su otto campagne di misura della durata di una settimana; la mancata indicazione di dati relativi a due interventi di efficientamento; l’assenza degli indici di prestazione energetica relativi ai mezzi alimentati a gasolio. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 102/2014 e dell’Allegato 2, violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità e contraddittorietà; violazione dei principi di legalità, trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza per l’utilizzo dei Chiarimenti MISE del 2016; illegittimità del regime applicato e del d.m. n. 256/2024; violazione del principio di irretroattività delle norme sanzionatorie; questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 d.l. n. 131/2023 e contrasto con i principi eurounitari. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche il rigetto dell’istanza di autotutela e la nota ENEA di riscontro all’istanza di accesso agli atti, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, nonché illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo limitatamente ai vizi di contraddittorietà e insufficienza della motivazione relativi alla prima criticità, concernente il piano di monitoraggio. La valutazione ENEA riconosceva che le otto campagne di misura avevano raggiunto le percentuali di monitoraggio previste dalle Linee guida ENEA nelle aree soggette a obbligo di misura, ma concludeva al contempo che la durata settimanale delle campagne rendeva il piano non adeguato e non rappresentativo. Il provvedimento non spiegava il passaggio logico e tecnico tra tali premesse e la conclusione, né chiariva perché la durata delle campagne rendesse i dati non rappresentativi dei consumi annuali, nonostante il raggiungimento delle percentuali richieste. Il giudice ha ritenuto tale contraddizione manifesta e idonea a integrare un vizio di motivazione anche nell’ambito della discrezionalità tecnica, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione. Ha inoltre escluso che le giustificazioni svolte dalle amministrazioni in giudizio potessero integrare postumamente la motivazione dell’atto. Il vizio ha travolto l’intero giudizio unitario di non conformità, poiché le tre criticità non erano state indicate come ragioni autonomamente sufficienti a sorreggere il diniego. Sono stati quindi annullati il diniego CSEA del 3 dicembre 2025, la comunicazione ENEA allegata e l’elenco delle imprese nella parte relativa all’esclusione della società. ENEA è stata ordinata di rinnovare la valutazione tecnica e CSEA di adottare la conseguente determinazione entro novanta giorni, con motivazione adeguata. L’annullamento per difetto motivazionale non ha comportato il riconoscimento automatico del beneficio, restando possibile anche un nuovo esito negativo purché adeguatamente motivato. Gli ulteriori motivi, le questioni sulle altre criticità, sui Chiarimenti MISE, sul regime sanzionatorio, sulla costituzionalità e sul diritto dell’Unione, nonché i motivi aggiunti, sono stati dichiarati assorbiti. Spese compensate per la complessità tecnica della controversia.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 102/2014
audit energetici proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale
La conformità della diagnosi energetica deve essere valutata secondo criteri coerenti con i requisiti di rappresentatività previsti dalla norma e dall’Allegato 2; il giudizio negativo deve spiegare tecnicamente perché i dati raccolti non siano rappresentativi.
Allegato 2 al d.lgs. n. 102/2014
proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale
Costituisce parametro per la valutazione della sufficienza e rappresentatività dell’audit energetico.
art. 3 l. n. 241/1990
Impone una motivazione idonea a rendere percepibile l’iter logico e tecnico seguito dall’amministrazione; non consente che le ragioni mancanti siano integrate per la prima volta in giudizio.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato con riferimento al preavviso di rigetto dell’istanza di accesso al meccanismo agevolativo.
art. 97 Cost.
I criteri predeterminati dall’amministrazione devono essere applicati in modo coerente, nel rispetto dei canoni di imparzialità e buon andamento; la contraddittorietà tra criteri dichiarati e risultato della verifica può ledere anche l’affidamento del privato.
art. 3 d.l. n. 131/2023, convertito dalla l. n. 169/2023
Disciplina il meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica; la questione di legittimità costituzionale riferita a tale disposizione è stata assorbita e non decisa.
d.m. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 10 luglio 2024, n. 256
Disciplina modalità e criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 d.l. n. 131/2023; le censure relative alla sua legittimità sono state assorbite.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione formula una valutazione tecnica negativa, la motivazione deve rendere percepibile il nesso logico e tecnico tra i dati istruttori e la conclusione, soprattutto quando la stessa amministrazione riconosce il raggiungimento di parametri o percentuali da essa predeterminati ma perviene comunque a un giudizio di non conformità.
- Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, ma comprende la verifica della manifesta illogicità, della contraddittorietà e dell’uscita della valutazione dall’ambito dell’attendibilità tecnica.
- La motivazione del provvedimento non può essere integrata postumamente mediante argomentazioni contenute negli atti difensivi dell’amministrazione; le ragioni giustificatrici devono risultare dall’atto impugnato.
- Quando un provvedimento negativo richiama più criticità nell’ambito di un giudizio unitario e non qualifica ciascuna di esse come ragione autonomamente sufficiente, l’annullamento di una componente motivazionale impedisce al giudice di verificare se le criticità residue possano autonomamente sorreggere il diniego, trattandosi di valutazione tecnica riservata all’amministrazione.
- L’annullamento per difetto di motivazione o di istruttoria impone la riedizione del potere secondo l’effetto conformativo indicato dal giudice, ma non accerta la spettanza sostanziale del beneficio e non impedisce all’amministrazione di adottare un nuovo provvedimento negativo, purché adeguatamente motivato.
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