Sentenza del 13/07/2017 n. 17258 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF 2003, emesso per l'omessa dichiarazione di somme percepite a titolo di assegno di divorzio, ritenute assimilate a redditi di lavoro dipendente. In particolare, l'Agenzia ha sostenuto che la notifica dell'avviso si fosse perfezionata il 7 dicembre 2007 per compiuta giacenza e che la contribuente avesse presentato tardivamente sia l'istanza di accertamento con adesione sia il ricorso. Ha inoltre dedotto che l'eventuale vizio della notifica fosse stato sanato dalla proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando nel merito l'imponibilità delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che l'eventuale nullità della notifica dell'avviso di accertamento fosse stata sanata dalla proposizione del ricorso da parte della contribuente, poiché tale impugnazione dimostrava il raggiungimento dello scopo della notificazione. Il primo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, mentre il terzo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile perché riguardava questioni di merito non esaminate dalla C.T.R. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. Campania, in diversa composizione, per l'esame del merito della controversia e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2
Disciplina l'istanza di accertamento con adesione. Nel caso concreto, l'Ufficio l'aveva ritenuta tardiva rispetto al perfezionamento della notifica dell'avviso.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Rende applicabili agli avvisi di accertamento le regole delle notificazioni previste dal codice di procedura civile, comprese quelle relative alle nullità e alle sanatorie.
Legge n. 890 del 1982, art. 8
Disciplina la notificazione degli atti a mezzo posta e il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. La Corte non ha tuttavia dovuto definire in via definitiva la validità della notifica, poiché l'eventuale nullità è stata sanata dalla successiva impugnazione.
Art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge il proprio scopo. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento dimostra che il contribuente ne ha avuto conoscenza e sana il vizio della notificazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Prevede il termine perentorio per proporre ricorso tributario. La relativa questione è stata dichiarata assorbita in Cassazione, a seguito dell'accoglimento del motivo sulla sanatoria della notifica.
TUIR, art. 50, lett. i), e precedente art. 47, lett. i)
Le somme percepite a titolo di assegno periodico di divorzio possono essere qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo la disciplina fiscale applicabile. La Corte non ha esaminato nel merito la corretta norma impositiva né l'effettiva debenza dell'imposta.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la proposizione del ricorso contro un avviso di accertamento può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, anche se la notifica presentava irregolarità formali.
- La sanatoria della nullità della notifica non implica necessariamente che l'accertamento sia fondato nel merito: dopo la cassazione con rinvio, il giudice deve comunque esaminare la debenza dell'imposta e le contestazioni sostanziali.
- Quando il giudice di merito decide la controversia soltanto sulla base di un vizio processuale o di notifica, le questioni di merito non esaminate non possono normalmente essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Per stabilire la tempestività dell'istanza di accertamento con adesione o del ricorso occorre individuare il momento di perfezionamento della notifica, distinguendo tra perfezionamento per il notificante e per il destinatario.
- Le censure davanti alla Corte di cassazione devono indicare con precisione gli atti e gli elementi fattuali rilevanti; il mancato rispetto del principio di autosufficienza può determinare l'inammissibilità del motivo.
- La decisione non stabilisce definitivamente che l'assegno di divorzio fosse imponibile nel caso concreto: tale questione è stata rimessa al giudice di rinvio.
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