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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23329/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per avere il riesame fondato i gravi indizi di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) principalmente sul rapporto di parentela con il presunto capo cosca Francesco Patitucci, senza provare concreti comportamenti del Chiappetta e con dichiarazioni di collaboratori ritenute non precise e non concordanti; 2) vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla presunta applicazione della doppia presunzione ex art. 275 co. 3 c.p.p. circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'unica adeguatezza della custodia carceraria, non tenendo conto del fatto che le propalazioni risalgono al 2015 e non sussisterebbero elementi di attualità della condotta criminosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari sia limitato alla verifica della congruenza e dell'adeguatezza delle ragioni in motivazione, senza poter sostituire la valutazione del merito compiuta dal giudice del riesame. Ha confermato che, pur non essendo sufficiente la sola parentela a provare l'appartenenza a una consorteria mafiosa, tale legame assume valore indiziante quando integrare un quadro probatorio di "organizzazione a base familiare" e di non occasionale attività criminosa dei membri della famiglia. Ha richiamato i molteplici elementi convergenti posti a fondamento della misura: dichiarazioni di collaboratori (Foggetti, Calabrese Violetta) che collegano il ricorrente alle attività del capo cosca; ruolo di "confidente" e di collegamento con il parente detenuto (segnalazione di intimidazioni, notizie di collaborazioni di pentiti); assunzione dello zio presso l'azienda del ricorrente con finalità strumentali; coinvolgimento in vicende di usura con richieste di intermediazione a favore del Patitucci; contatti e controlli insieme ad altri esponenti della cosca fin dal 2008. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità del ricorso per carenza del principio di autosufficienza, poiché la consulenza tecnica evocata in cassazione non era allegata. Anche la censura sul "tempo silente" è stata ritenuta infondata, atteso che l'ordinanza del riesame motivava l'attualità delle esigenze cautelari e il ricorrente non ha fornito elementi concreti per contrastare tale valutazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento al vaglio sui gravi indizi di colpevolezza nell'ambito della misura cautelare; la Corte sottolinea il limite del controllo in cassazione sulle motivazioni del giudice del riesame, cioè la verifica della congruità logica e giuridica delle ragioni e non una riconsiderazione del merito probatorio.

  • art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo collegato alla valutazione dei gravi indizi; la Corte applica i criteri di cui all'art. 192 per la sindacabilità delle risultanze probatorie in sede di impugnazione delle misure cautelari, con i limiti propri del giudizio di legittimità.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso. La Corte ritiene che, alla stregua delle risultanze indiziarie raccolte in sede cautelare, sussistano elementi idonei a ritenere la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia carceraria. La Corte rigetta la censura sulla cosiddetta 'doppia presunzione', ritenendo che il giudice del riesame abbia adeguatamente motivato l'attualita' e la necessità delle esigenze cautelari alla luce degli elementi probatori.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall'art.7, comma 1 d.lgs. 6/2/2018 n.11)

    La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione: atti e documenti decisivi prodotti in sede di merito devono essere allegati al ricorso, pena l'inammissibilità. Nel caso di specie la consulenza tecnica evocata non era allegata e ciò ha inciso sull'ammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria a seguito della declaratoria di inammissibilità e delle condanne pecuniarie disposte dalla Corte.

Massime di principio

  • La sola parentela con il presunto capo di una cosca non prova di per sé l'appartenenza all'associazione mafiosa, ma può assumere valore indiziante se inserita in un quadro probatorio più ampio che dimostri l'esistenza di un'organizzazione a base familiare e la partecipazione non occasionale di membri della famiglia alle attività criminali.
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulle motivazioni di merito relative alle misure cautelari è limitato: si verifica la coerenza, la logicità e la conformità al diritto delle ragioni esposte dal giudice di merito, senza poter riconsiderare liberamente il valore probatorio delle risultanze già valutate.
  • In appello e in cassazione per questioni cautelari è fondamentale documentare e allegare tutti gli atti ritenuti decisivi (principio di autosufficienza del ricorso); l'omissione di documenti rilevanti può determinare l'inammissibilità o la riduzione della possibilità di successo.
  • La valutazione dell'attualità della condotta criminosa (il cosiddetto 'tempo silente') non è automatica: periodi di apparente inattività non escludono la permanenza delle esigenze cautelari se sussistono elementi che dimostrano collegamenti, ruoli e profili di pericolosità recentemente emersi o riconducibili al medesimo contesto.
  • Le esigenze cautelari in materia di associazione mafiosa possono essere ritenute concrete quando convergono dichiarazioni di collaboratori, comportamenti di collegamento e intermediazione, ruoli funzionali al sodalizio e fatti specifici come intimidazioni o usura che dimostrino l'effettiva utilità del ricorrente per l'organizzazione.

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