Cassazione Penale, Sentenza n. 36199/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto dal GIP di Vicenza (30/08/2022) relativo al capo 19 dell'imputazione (art. 10-ter dlgs n. 74/2000) contestato all'indagato quale amministratore unico della Interoil Srl. Il ricorrente deduce esclusivamente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza, sostenendo che il giudice territorialmente competente fosse il Tribunale di Padova in quanto la sede legale (e presumibilmente la sede effettiva) della società era a Padova; contesta inoltre l'uso da parte del Giudice del riesame del criterio previsto dall'art. 18 dlgs 74/2000 (luogo di accertamento) e censura lo spostamento di competenza in ragione della presunta continuazione ex art. 81 c.p. tra reati contestati a soggetti diversi, con richiamo agli artt. 8, 12 e 16 c.p.p., art. 18 dlgs 74/2000 e art. 25 Cost.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il reato contestato (art. 10-ter dlgs 74/2000, emissione/frode con fatture per operazioni inesistenti) non rientra nei "reati in dichiarazione" (quindi non si applica il criterio del domicilio fiscale del contribuente). Poiché la Interoil svolgeva attività meramente cartolare e non era nota una sede operativa effettiva, non era possibile individuare con certezza il luogo di consumazione; pertanto è applicabile il criterio sussidiario del luogo di accertamento ex art. 18 dlgs 74/2000. Inoltre, in presenza di iscrizioni relative a luoghi diversi, opera il criterio di priorità temporale dell'iscrizione nel registro degli indagati (art. 9, comma 3 c.p.p.): l'autorità vicentina aveva iscritto per prima il nominativo del Polverari, rendendo corretta la competenza di Vicenza. La doglianza sulla continuità e sul relativo spostamento di competenza è stata ritenuta infondata (la regola della connessione/continuazione non può privare i coimputati del loro giudice naturale salvo i casi previsti). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 18 dlgs n. 74/2000
Stabilisce la regola di determinazione della competenza territoriale per i reati tributari: di norma si applicano le regole dell'art. 8 c.p.p.; solo se non è possibile accertare il luogo di commissione si applica il criterio sussidiario del luogo di accertamento. La Corte ha ritenuto applicabile il criterio sussidiario perché la società era cartolare e non era noto il luogo di consumazione.
art. 8 cod. proc. pen.
Principio generale che individua la competenza territoriale nel luogo di consumazione del reato; applicabile quando il luogo di consumazione è accertabile.
art. 8 dlgs n. 74/2000 (comma 3)
Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ove le fatture siano emesse in luoghi diversi, la competenza si determina in base alla priorità temporale nell'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati. La Corte ha applicato il criterio della priorità temporale essendo Vicenza la prima ad iscrivere il nominativo del ricorrente.
art. 10-ter dlgs n. 74/2000
Norma sostanziale contestata al ricorrente (fattispecie relativa a operazioni inesistenti). La Corte ha osservato che si tratta di reato non rientrante nei "reati in dichiarazione", quindi non opera la regola speciale del domicilio fiscale.
art. 12 cod. proc. pen.
Disciplina la connessione e la eventuale concentrazione per unificazione del giudizio; la Corte richiama il principio consolidato che lo spostamento di competenza per continuazione è ammissibile solo se gli episodi in continuazione riguardano lo stesso o gli stessi imputati, a tutela del giudice naturale dei coimputati.
art. 9 comma 3 cod. proc. pen.
Criterio di chiusura per la determinazione della competenza quando esistono più iscrizioni: prevale l'ufficio che ha iscritto per primo il nominativo dell'indagato. Applicato dalla Corte per confermare la competenza di Vicenza.
art. 16 cod. proc. pen.
Richiamata tra le norme di competenza territoriale; la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione fosse violata rispetto all'ordinanza impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 25 Cost.
Principio del giudice naturale e del giusto processo; evocato dal ricorrente ma la Corte ha ribadito che la competenza territoriale non è stata illegittimamente spostata a danno del principio, posto che le regole ordinarie di competenza sono state rispettate.
Massime di principio
- Per i reati tributari non "in dichiarazione" (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti) la competenza territoriale segue il luogo di consumazione; se questo non è accertabile, si applica il criterio del luogo di accertamento previsto dall'art. 18 dlgs 74/2000.
- Se la società coinvolta è meramente cartolare e non ha una sede operativa accertabile, il luogo di consumazione del reato può rimanere indeterminato e opererà il criterio sussidiario del luogo di accertamento.
- Quando più corpi di reato o fatture sono riconducibili a luoghi diversi, la competenza può determinarsi con il criterio della priorità temporale dell'iscrizione nel registro degli indagati (art. 9, comma 3 c.p.p.).
- Lo spostamento della competenza per connessione o continuazione è ammesso solo se gli episodi in continuazione riguardano lo stesso oppure gli stessi imputati; non può essere usato per privare i coimputati del loro giudice naturale.
- Nelle impugnazioni di incompetenza territoriale grava sulla parte che eccepisce dimostrare elementi concreti che collocano il luogo di consumazione o la sede operativa nel circondario diverso; mere presunzioni sulla sede legale non sono sufficienti quando risultino indizi che la società sia cartolare.
- In caso di rigetto del ricorso di cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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