Cassazione Civile, Ordinanza n. 28184/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Lo straniero aveva chiesto l'annullamento del decreto del Questore che aveva respinto la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare con la moglie regolarmente soggiornante in Italia. Il diniego era fondato sul mancato raggiungimento del requisito reddituale previsto dall'art. 29, comma 3, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente sosteneva che, ai fini del reddito, dovessero essere considerati non solo i redditi propri e della moglie, ma anche quelli dei componenti del nucleo familiare convivente della moglie, in particolare della cognata che lo sosteneva economicamente. Con il primo motivo di cassazione denunciava violazione degli artt. 5, comma 5, e 29, comma 3, d.lgs. 286/1998, lamentando che la Corte d'appello avesse ristretto illegittimamente il concetto di familiari conviventi ai soli coniuge, figli e genitori, escludendo gli affini conviventi e frustrando il diritto all'unità familiare. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 per non avere la Corte territoriale considerato, come elemento sopravvenuto, il contratto di lavoro a tempo indeterminato della moglie allegato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi esaminati congiuntamente. Ha affermato che, ai fini dell'art. 29, comma 3, d.lgs. 286/1998, il reddito utile per il rilascio del permesso di soggiorno deve essere verificato tenendo conto del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi che siano anche soggetti obbligati al mantenimento, e non degli affini non gravati da obblighi legali di assistenza. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso i redditi della cognata del richiedente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva neppure indicato in modo specifico quale reddito della moglie non fosse stato valutato dalla Corte d'appello, sicché la censura non poteva essere accolta. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
"ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente"
il reddito rilevante ai fini del ricongiungimento familiare comprende quello dei familiari conviventi che sono anche tenuti al mantenimento, non quello degli affini non obbligati per legge
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
invocato dal ricorrente per sostenere la rilevanza di elementi sopravvenuti e la lettura sistematica della disciplina del permesso di soggiorno, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini del ricongiungimento familiare dello straniero, il requisito reddituale va verificato tenendo conto del reddito dei familiari conviventi solo se tali soggetti rientrano tra quelli giuridicamente tenuti al mantenimento o agli obblighi alimentari previsti dall'ordinamento.
- Non è consentita un'interpretazione estensiva del concetto di familiari conviventi tale da ricomprendervi gli affini non gravati da obblighi legali di mantenimento, anche se di fatto contribuiscono al sostentamento del richiedente.
- La solidarietà economica meramente volontaria da parte di parenti non obbligati per legge non è sufficiente a superare il mancato raggiungimento del reddito minimo richiesto dalla disciplina sul ricongiungimento familiare.
- Il motivo di ricorso che deduca la mancata considerazione di un reddito sopravvenuto deve indicare specificamente quale sia il dato economico trascurato dal giudice di merito; in difetto di tale specificazione la censura non può essere accolta.
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