Cassazione Civile, Ordinanza n. 34537/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalle controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non vi è stata pronuncia sulle spese proprio in ragione dell'adesione alla rinuncia da parte delle controricorrenti.
Esito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 101/2018 in una controversia avente ad oggetto una vendita. Tuttavia, prima della decisione nel merito, hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo stragiudiziale. Le controricorrenti hanno espressamente accettato e aderito alla rinuncia. La Corte ha verificato che l'atto di rinuncia soddisfaceva i requisiti dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è valida ed efficace quando rispetta i requisiti di legge; se accettata dalla parte resistente/controricorrente determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c. e accettata dalla controparte, estingue il giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se non vi è una specifica ragione per derogare a tale soluzione.
Come è indicizzato
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