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Sentenza

Sentenza n. 7614/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del giudizio di non idoneità (…) reso in relazione alla prova scritta del “concorso pubblico a complessivi 415 posti – area assistenti – di cui 10 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano – presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” (con successiva elevazione dei posti a complessivi 569) indetto con determinazione direttoriale prot. n. 840246 RU del 30 dicembre 2023, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi in particolare: - degli esiti della prova scritta pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente in data 2 aprile 2025 nonché dei relativi elenchi dei candidati idonei; - del questionario sottoposto alla ricorrente, in particolar modo nella parte in cui sono state somministrate domande formulate in maniera erronea e/o capziosa e/o tale da risultare corrette più risposte; - dei verbali di estremi ignoti inerenti alle attività svolte dalla Commissione giudicatrice in occasione della correzione e della valutazione delle prove scritte dei candidati ed in specie del ricorrente; - della lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso della ricorrente.

Giustizia amministrativa202505048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova scritta e atti connessi del concorso pubblico per posti nell'area assistenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato il giudizio di non idoneità alla prova scritta, gli esiti della prova, gli elenchi degli idonei, il questionario, i verbali della commissione e la lex specialis, deducendo l'illegittimità della prova e, in particolare, la formulazione erronea, capziosa o ambigua di alcune domande, tale da consentire più risposte corrette. Ha inoltre contestato gli atti della commissione relativi alla correzione e valutazione della prova e i criteri della procedura concorsuale. Nelle more del giudizio è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso, che la ricorrente non ha impugnato, limitandosi a riservarsi di proporre motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La graduatoria finale, pubblicata il 3 luglio 2025, non è stata impugnata entro il termine decadenziale, ormai ampiamente scaduto. Secondo il giudice, l'impugnazione della sola esclusione o non idoneità non è sufficiente dopo la pubblicazione della graduatoria, poiché quest'ultima non costituisce una conseguenza inevitabile dell'atto lesivo iniziale, implicando nuove e ulteriori valutazioni degli interessi di una pluralità di soggetti. Un eventuale annullamento del giudizio di non idoneità non avrebbe quindi effetto caducante sulla graduatoria. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito previsto dalla disposizione, con avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro l'esclusione o la non idoneità a una procedura concorsuale, la pubblicazione della graduatoria finale impone al candidato interessato di impugnare anche tale atto entro il termine decadenziale, se intende conservare un interesse attuale alla decisione sul provvedimento iniziale.
  • La graduatoria finale di un concorso pubblico non costituisce una conseguenza inevitabile dell'atto di esclusione o di non idoneità, poiché presuppone nuove e ulteriori valutazioni riferite anche agli interessi di una pluralità di candidati.
  • L'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione o non idoneità non produce, di per sé, effetto caducante sulla graduatoria finale non impugnata.
  • La mancata impugnazione della graduatoria finale sopravvenuta determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto contro l'esclusione o la non idoneità concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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