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Circolare

Circolare INAIL n. 01 del 03 gennaio 1990

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei ballerini e dei tersicorei addetti all allestimento, alla prova o all esecuzione di pubblici spettacoli. Sentenza della Corte Costituzionale n° 137 del 21 marzo 1989.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 21 marzo 1989, che ha incluso tra i soggetti assicurati obbligatoriamente i ballerini e i tersicorei addetti all’allestimento, alla prova o all’esecuzione di pubblici spettacoli, limitatamente alle attività svolte in forma subordinata. Indica i datori di lavoro obbligati, fissa la decorrenza dei nuovi rapporti assicurativi al 30 marzo 1989 e disciplina il trattamento dei casi anteriori ancora pendenti o non prescritti. Stabilisce inoltre la classificazione tariffaria dell’attività alla voce 0510 e la necessità di una posizione assicurativa separata.

Assicurazione INAIL per ballerini e tersicorei addetti a spettacoli pubblici dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 137/1989

Assicurazione INAIL per ballerini e tersicorei dopo la sentenza n. 137/1989

La circolare fornisce le istruzioni applicative della sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 21 marzo 1989, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma del D.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui non includeva tra i soggetti obbligati all’assicurazione i ballerini e i tersicorei addetti all’allestimento, alla prova o all’esecuzione di pubblici spettacoli. L’intervento dell’INAIL definisce il perimetro soggettivo della tutela, la decorrenza dell’obbligo e le modalità di classificazione tariffaria.

Ambito di applicazione

Sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i ballerini e i tersicorei, intesi come ballerini di fila, a condizione che l’attività sia svolta in forma subordinata. La tutela non riguarda, invece, gli artisti che operano con ampia autonomia organizzativa o le cui prestazioni siano caratterizzate da una così marcata personalizzazione da escludere il concorso dell’imprenditore. La circolare precisa inoltre che la pronuncia costituzionale non può essere estesa a categorie di prestatori d’opera diverse da quelle oggetto della decisione.

Datori di lavoro obbligati

L’obbligo assicurativo grava sui datori di lavoro, sia pubblici sia privati, che esercitano attività artistiche nell’ambito dello spettacolo lirico, dell’operetta, della rivista, dell’avanspettacolo e di settori analoghi. Le strutture operative dell’Istituto devono avviare le opportune attività di censimento dei soggetti interessati, al fine di rendere effettiva l’applicazione della disciplina.

Decorrenza dell’obbligo e gestione dei casi anteriori

In analogia con altre ipotesi già considerate in passato dall’Istituto, la decorrenza dei rapporti assicurativi da istituire in base alla sentenza è fissata al 30 marzo 1989, cioè al giorno immediatamente successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, la circolare estende l’esame anche a fattispecie precedenti, distinguendo tra:

  • casi verificatisi prima del 30 marzo 1989 per i quali, a tale data, sia ancora in corso l’istruttoria oppure siano pendenti controversie amministrative o giudiziarie;
  • casi verificatisi prima del 30 marzo 1989 che siano stati definiti negativamente, ma che al 30 marzo 1989 non risultino ancora prescritti ai sensi dell’art. 112 del Testo Unico.

Effetti sull’indennizzo e retrodatazione del rapporto assicurativo

Se i casi pregressi rientrano nell’ambito della tutela introdotta dalla sentenza e vengono ammessi all’indennizzo, la decorrenza del rapporto assicurativo deve retroagire. In tali situazioni, la data di inizio del rapporto assicurativo viene fissata al 1° gennaio dell’anno in cui si è verificato l’infortunio o la malattia professionale.

Classificazione dell’attività

L’attività in questione deve essere classificata alla voce di tariffa 0510. La circolare raccomanda inoltre, per consentire eventuali successive differenziazioni tariffarie, l’istituzione di un’apposita posizione assicurativa separata.

Punti principali

Estensione della tutela assicurativa

Sono compresi nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i ballerini e i tersicorei, intesi come ballerini di fila, purché svolgano la propria attività in via subordinata. Restano esclusi gli artisti che operano in piena autonomia organizzativa o quando la loro prestazione ha natura talmente personale da non coinvolgere l’apporto dell’imprenditore. La sentenza della Corte Costituzionale non viene estesa ad altre categorie di lavoratori diverse da quelle specificamente esaminate.

Soggetti tenuti all’obbligo assicurativo

L’obbligo assicurativo riguarda i datori di lavoro, pubblici e privati, che esercitano attività artistiche nell’ambito dello spettacolo lirico, dell’operetta, della rivista, dell’avanspettacolo e attività analoghe. Le Unità operative devono attivare le opportune iniziative di censimento dei soggetti interessati.

Decorrenza dei rapporti assicurativi e casi pregressi

La decorrenza dei rapporti assicurativi da instaurare in applicazione della sentenza è fissata al 30 marzo 1989, giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia nella Gazzetta Ufficiale. Devono essere esaminati anche i casi di infortunio o malattia professionale verificatisi prima di tale data se, al 30 marzo 1989, erano ancora in corso l’istruttoria oppure controversie amministrative o giudiziarie. Sono inoltre da considerare i casi definiti negativamente prima del 30 marzo 1989 ma non ancora prescritti ai sensi dell’art. 112 del Testo Unico.

Effetti sull’indennizzo e retrodatazione

L’ammissione all’indennizzo dei casi pregressi indicati comporta la retroazione della decorrenza del rapporto assicurativo. In tali ipotesi, la decorrenza deve essere fissata al 1° gennaio dell’anno in cui si è verificato l’infortunio o la malattia professionale.

Classificazione tariffaria

L’attività dei ballerini e dei tersicorei soggetti alla tutela deve essere classificata alla voce di tariffa 0510. Per consentire eventuali successive differenziazioni tariffarie, deve essere istituita un’apposita posizione assicurativa separata.

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