Circolare INAIL n. 03 del 08 gennaio 1990
Trattazione dei casi di malattia professionale in regime comunitario. Art. 57 del regolamento C.E.E. n. 1408 71.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce le modifiche introdotte dal Regolamento C.E.E. n. 2332/89 all'art. 57 del Regolamento n. 1408/71, relative alle prestazioni per malattia professionale quando l'assicurato è stato esposto allo stesso rischio in più Stati membri. Viene esteso a tutte le malattie professionali il criterio già previsto per la silicosi: ai fini del termine massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro devono essere considerate anche le attività analoghe svolte in altri Stati membri. In caso di domanda trasmessa da un'Istituzione comunitaria e respinta dallo Stato dell'ultima esposizione, l'INAIL deve valutare tali attività come se fossero state svolte in Italia. Se, nonostante ciò, la malattia risulta insorta oltre i termini tabellari, si applicano le istruzioni delle circolari nn. 23 e 65/1988.
Trattazione dei casi di malattia professionale in regime comunitario ex art. 57 Reg. C.E.E. n. 1408/71
Trattazione dei casi di malattia professionale in regime comunitario ex art. 57 Reg. C.E.E. n. 1408/71
La circolare fornisce indicazioni operative all'INAIL a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento C.E.E. n. 2332/89 del 18 luglio 1989 ai Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72. L'intervento riguarda in particolare la disciplina delle malattie professionali quando l'assicurato sia stato esposto allo stesso rischio in più Stati membri.
Quadro normativo di riferimento
La modifica di maggior rilievo interessa l'art. 57 del Regolamento n. 1408/71, relativo alle prestazioni per malattia professionale nei casi in cui l'interessato sia stato esposto allo stesso rischio in diversi Stati membri. La nuova formulazione sostituisce la precedente e amplia l'ambito di applicazione del criterio già esistente.
Estensione del criterio di valutazione del termine di indennizzabilità
La circolare evidenzia che la nuova disposizione estende a tutte le malattie professionali un principio già previsto per la silicosi: ai fini della valutazione del termine massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, devono essere considerate anche le attività della stessa natura svolte in un altro Stato membro.
Per la silicosi, la circolare ricorda che il termine massimo era già stato abolito; per le altre malattie professionali, invece, la novità consiste nel computo delle attività svolte all'estero come se fossero state svolte in Italia, con conseguente incidenza sulla verifica della tutela tabellare.
Casi pratici di domanda proveniente da altro Stato membro
Quando l'Unità riceve, in applicazione dell'art. 67 del Regolamento n. 574/72, una domanda di indennizzo trasmessa da un'Istituzione di uno Stato membro, relativa a una malattia professionale non accolta in quello Stato perché lì si è verificata l'ultima esposizione al rischio, deve tenere conto delle attività svolte negli altri Stati membri.
Tali attività devono essere considerate ai fini:
- della valutazione del periodo massimo di indennizzabilità;
- dell'applicazione della tutela tabellare;
- del riconoscimento della presunzione legale del nesso di causalità.
Ipotesi di superamento dei termini tabellari
Qualora, anche computando le attività svolte negli altri Stati membri, la malattia risulti manifestata oltre i termini tabellari, la pratica deve essere esaminata secondo le indicazioni contenute nelle circolari INAIL nn. 23 e 65 del 1988.
La circolare, quindi, non introduce una disciplina completamente autonoma, ma coordina la nuova regola comunitaria con le istruzioni interne già esistenti per i casi in cui non operi la tutela tabellare.
Punti principali
Modifica normativa comunitaria
Il Regolamento C.E.E. n. 2332/89 del 18 luglio 1989 ha modificato i Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72. Per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, la novità rilevante riguarda l'art. 57 del Regolamento n. 1408/71, sostituito da una nuova formulazione in materia di malattia professionale in caso di esposizione allo stesso rischio in più Stati membri.
Estensione del criterio già previsto per la silicosi
La nuova disposizione estende a tutte le malattie professionali l'obbligo di considerare, nel calcolo del termine massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, anche le attività della stessa natura svolte in un altro Stato membro. Prima della modifica, tale criterio era previsto solo per i casi di silicosi; per questa patologia, inoltre, il termine massimo era già stato abolito.
Trattazione delle domande provenienti da altri Stati membri
Quando l'Unità riceve, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento n. 574/72, una domanda di indennizzo relativa a una malattia professionale non accolta dallo Stato membro in cui si è verificata l'ultima esposizione al rischio, deve valutare anche le attività svolte negli altri Stati membri come se fossero state svolte in Italia, ai fini del termine massimo di indennizzabilità e della tutela tabellare con presunzione legale del nesso causale.
Esito oltre i termini tabellari
Se, dopo tale valutazione complessiva, la malattia risulta verificatasi oltre i termini tabellari, la fattispecie deve essere esaminata secondo le disposizioni richiamate dalle circolari INAIL nn. 23 e 65 del 1988.
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