Circolare INAIL n 68 del 14 dicembre 1989
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1° luglio 1988. Retribuzioni convenzionali per l anno 1989. Assicurazione contro i risch
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni INAIL per i lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari: conferma la nuova tariffa provvisoria dei premi dal 1° luglio 1988, dispone il ricalcolo dei premi dal 1° gennaio 1989 sulle retribuzioni convenzionali fissate per il 1989 e chiarisce vari aspetti applicativi. Tra questi, l’assicurazione per silicosi e asbestosi, la tutela dei lavoratori agricoli, la possibile riduzione dei tassi quando l’assicurazione è obbligatoria anche all’estero, la disciplina dei rapporti iniziati prima del 9 gennaio 1986 e la misura delle prestazioni dovute dall’INAIL in caso di copertura obbligatoria estera. Vengono inoltre fornite indicazioni operative per riclassificazioni, segnalazioni agli uffici competenti e rilevazioni statistiche.
Assicurazione INAIL dei lavoratori italiani all’estero in Paesi extra-UE: tariffa premi, retribuzioni convenzionali 1989, silicosi/asbestosi e agricoltura
Assicurazione INAIL dei lavoratori italiani all’estero nei Paesi extra-comunitari
La circolare fornisce aggiornamenti applicativi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extra-comunitari. Le indicazioni riguardano sia il versamento dei premi e le basi retributive da assumere, sia specifiche questioni interpretative su silicosi, asbestosi, agricoltura, coperture private e coordinamento con eventuali sistemi assicurativi esteri.
Nuova tariffa provvisoria dei premi dal 1° luglio 1988
Con decreto ministeriale 19 gennaio 1989, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1989, è stata approvata la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto relativa alla nuova tariffa transitoria per l’assicurazione dei lavoratori italiani operanti all’estero nei Paesi extra-comunitari, con decorrenza dal 1° luglio 1988.
Restano confermati gli indirizzi e le istruzioni già impartite con circolare n. 54/69 T.U./1988. Le Sedi devono, ove non vi abbiano già provveduto, riclassificare e ritassare le posizioni assicurative e notificare tempestivamente il provvedimento ai datori di lavoro interessati. Per il passaggio dalla tariffa ordinaria 1979 a quella 1988 devono essere seguiti i criteri e le istruzioni contenuti nelle lettere della Direzione generale - Servizio rischi n. 647/pg del 30 giugno e del 15 luglio 1988.
Retribuzioni convenzionali per l’anno 1989
Con decreto ministeriale 14 febbraio 1989, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1989, sono state determinate, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il 1989 ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani all’estero.
Dal 1° gennaio 1989 i premi devono essere ricalcolati sulla base di tali retribuzioni convenzionali, alle quali devono essere adeguate anche le prestazioni secondo i criteri vigenti.
Assicurazione contro silicosi e asbestosi
Alcune Sedi avevano chiesto chiarimenti sulla tassazione supplementare per il rischio di silicosi e asbestosi in relazione a posizioni assicurative riferite ad attività classificate in voci di tariffa che fanno presumere la presenza dei rischi. La circolare precisa che, ai sensi del terzo comma dell’articolo 4 della legge 3 ottobre 1987, n. 398, per quanto non disciplinato dagli articoli 1-5 si applica il Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.
Ne deriva che, in assenza di una tariffa specifica, l’assicurazione contro silicosi e/o asbestosi va regolata secondo le tabelle dei tassi supplementari e le relative modalità vigenti in Italia. L’obbligo assicurativo e il pagamento del premio supplementare sussistono soltanto per i datori di lavoro che svolgano lavorazioni previste dalla tabella allegato n. 8 al Testo Unico e che abbiano denunciato, o nei confronti dei quali sia stato previamente accertato, un effettivo rischio specifico di silicosi e/o asbestosi.
Se è stata resa denuncia affermativa, la tassazione supplementare va applicata secondo le disposizioni vigenti per il territorio nazionale. Se invece la dichiarazione è negativa, ciò va considerato nell’eventualità di successive denunce di tecnopatie, che devono comunque essere segnalate alla Direzione generale.
Assicurazione dei lavoratori dipendenti del settore agricolo
La circolare affronta anche il caso dei lavoratori italiani all’estero alle dipendenze di imprese agricole. In considerazione della formulazione generale della normativa introdotta dalla legge n. 398/1987, si ritiene che la tutela assicurativa si estenda anche a tali lavoratori.
L’orientamento è stato comunicato al Servizio Contributi Agricoli Unificati (S.C.A.U.) e condiviso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per agevolare la formazione dei ruoli contributivi e limitare possibili evasioni, le Sedi devono segnalare agli Uffici provinciali dello S.C.A.U. i nominativi dei lavoratori infortunati, indicando anche l’azienda presso la quale essi svolgevano attività lavorativa.
In mancanza di una disciplina specifica, ai fini assicurativi si applicano le disposizioni vigenti per i lavoratori occupati in Italia.
Riduzione dei valori medi di tariffa
L’art. 4, comma 2, lettera c), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, prevede la possibilità di ridurre i valori medi di tariffa quando l’assicurazione è obbligatoria anche nel Paese estero e il datore di lavoro dimostri di aver adempiuto ai relativi obblighi.
Il beneficio non opera automaticamente: il datore di lavoro interessato deve presentare apposita istanza al Ministero del lavoro. Le richieste che pervenissero alle Unità operative devono essere inoltrate con la massima sollecitudine al Ministero, che emanerà il decreto di riduzione. Una volta determinata l’entità della riduzione, essa sarà applicata secondo il provvedimento ministeriale.
Disciplina dei rapporti iniziati prima del 9 gennaio 1986
La circolare chiarisce la portata dell’art. 2, comma 6-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160, di conversione del D.L. 21 marzo 1988, n. 86. La norma consente l’assolvimento dell’obbligo assicurativo tramite copertura fornita da compagnie private per contratti stipulati e obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986.
La tutela privata opera sia per attività svolte ed esaurite prima di tale data, sia per attività iniziate prima e concluse dopo, sia per attività iniziate dopo il 9 gennaio 1986, purché siano rispettate due condizioni:
- assenza di clausole revisionali dei prezzi che consentano di trasferire al committente i maggiori oneri derivanti dal decreto-legge n. 317/1987;
- congruità delle prestazioni della compagnia privata rispetto a quelle dell’assicurazione obbligatoria.
Quanto al perimetro temporale, la copertura privata deve riguardare tutto il lavoro oggetto del contratto o dell’obbligazione assunta prima del 9 gennaio 1986. Tale interpretazione è stata fatta propria dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto con delibera del 15 febbraio 1989.
Le Unità operative devono esaminare le singole polizze assicurative private, verificando in particolare:
- la copertura di tutti i rischi tutelati dall’INAIL, cioè infortuni e malattie professionali, nei limiti temporali del Testo Unico;
- l’adozione di una tabella valutativa dell’inabilità permanente sostanzialmente coincidente con quella del Testo Unico;
- massimali assicurati non inferiori ai valori massimi degli importi in capitale delle rendite INAIL.
Se le polizze private non coprono anche il rischio di malattia professionale o risultano comunque inidonee a garantire ai lavoratori italiani all’estero un trattamento non inferiore a quello previsto per i lavoratori in Italia, i datori di lavoro decadono dall’esonero previsto dall’art. 2, comma 6-bis, della legge n. 160/1988. In tal caso devono aprire posizioni assicurative dalla data di inizio del rapporto all’estero e nei limiti della prescrizione decennale, con applicazione della normativa dell’assicurazione obbligatoria vigente per i rapporti di lavoro nel territorio nazionale e della relativa contribuzione ordinaria.
Le Direzioni regionali e interregionali, nonché l’Ispettorato provinciale di Bolzano, devono adottare iniziative idonee a garantire uniformità di comportamento delle Unità operative.
Prestazioni in presenza di assicurazione obbligatoria estera
La circolare ribadisce che, quando l’assicurazione è obbligatoria anche nel Paese estero, l’obiettivo della legge n. 398/1987 è assicurare ai lavoratori italiani all’estero una tutela equivalente a quella italiana. Per questo l’INAIL deve corrispondere soltanto la differenza tra le prestazioni previste dal Testo Unico e quelle già erogate dall’istituto assicuratore estero.
Le Unità operative devono quindi chiedere agli interessati documentazione idonea a dimostrare le somme percepite dall’ente estero e il titolo in base al quale sono state corrisposte.
Rilevazioni statistico-attuariali e classificazione delle posizioni
Per consentire una rilevazione statistico-attuariale completa e puntuale, necessaria alla predisposizione della tariffa definitiva, le posizioni assicurative già contrassegnate con il prefisso 916 devono essere trasformate nella nuova procedura D.L. in tipo P.A.3. Lo stesso tipo P.A.3 deve essere attribuito anche alle posizioni assicurative di nuova istituzione.
Punti principali
Nuova tariffa provvisoria dei premi dal 1° luglio 1988
È approvata la nuova tariffa transitoria per l’assicurazione dei lavoratori italiani operanti all’estero nei Paesi extra-comunitari, con decorrenza 1° luglio 1988. Le Sedi devono procedere, ove non già fatto, alla riclassificazione e ritassazione delle posizioni assicurative e notificare al più presto i provvedimenti ai datori di lavoro interessati.
Retribuzioni convenzionali per il 1989
Le retribuzioni convenzionali da assumere a base per l’anno 1989 sono quelle fissate dal decreto ministeriale 14 febbraio 1989. Dal 1° gennaio 1989 i premi devono essere ricalcolati su tali valori e anche le prestazioni devono essere ragguagliate alle medesime retribuzioni secondo i criteri vigenti.
Assicurazione per silicosi e asbestosi
In assenza di una tariffa specifica, l’assicurazione contro silicosi e asbestosi per i lavoratori all’estero segue le tabelle dei tassi supplementari e le modalità applicative vigenti in Italia. L’obbligo e il premio supplementare sussistono solo se vi è una concreta esposizione a rischio specifico, denunciata dal datore di lavoro o previamente accertata. Le denunce negative vanno considerate ai fini di eventuali future segnalazioni di tecnopatie alla Direzione generale.
Tutela dei lavoratori agricoli all’estero
La tutela assicurativa viene ritenuta applicabile anche ai lavoratori italiani all’estero dipendenti da imprese agricole. Le Sedi devono segnalare agli Uffici provinciali dello S.C.A.U. i nominativi dei lavoratori infortunati con l’indicazione dell’azienda, per agevolare la formazione dei ruoli contributivi e limitare le evasioni. In mancanza di disciplina specifica si applicano le regole vigenti per i lavoratori occupati in Italia.
Riduzione dei tassi se l’assicurazione è obbligatoria anche nel Paese estero
Quando l’assicurazione è obbligatoria anche nel Paese estero, il datore di lavoro può chiedere la riduzione dei valori medi di tariffa dimostrando di aver adempiuto agli obblighi assicurativi locali. L’istanza va presentata al Ministero del lavoro; eventuali richieste pervenute alle Unità operative devono essere trasmesse con urgenza al Ministero, che emetterà il decreto di riduzione.
Disciplina dei rapporti iniziati prima del 9 gennaio 1986
Per i rapporti coperti da polizze private stipulate e obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, la copertura privata può valere anche per attività iniziate prima o dopo tale data, purché non vi siano clausole revisionali dei prezzi e le prestazioni siano congrue rispetto all’assicurazione obbligatoria. La polizza deve coprire tutti i rischi tutelati dall’INAIL, avere una tabella valutativa dell’inabilità permanente sostanzialmente coincidente con quella del Testo Unico e massimali non inferiori ai valori massimi delle rendite INAIL. In caso di inidoneità della copertura privata, il datore di lavoro perde l’esonero e deve aprire posizioni assicurative con contribuzione ordinaria dal principio del rapporto, nei limiti della prescrizione decennale.
Prestazioni dovute dall’INAIL in presenza di assicurazione obbligatoria estera
Se l’assicurazione è obbligatoria anche all’estero, l’INAIL corrisponde solo la differenza tra le prestazioni previste dal Testo Unico e quelle già erogate dall’istituto assicuratore estero. Le Unità operative devono richiedere agli interessati documentazione idonea che attesti le somme percepite all’estero e il relativo titolo.
Rilevazioni statistiche e classificazione delle posizioni
Per consentire la rilevazione statistico-attuariale necessaria alla tariffa definitiva, le posizioni già contrassegnate con il prefisso 916 devono essere trasformate nella nuova procedura D.L. in tipo P.A.3; anche le nuove posizioni devono essere attribuite a tipo P.A.3.
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