Circolare INAIL n. 69 del 28 dicembre 1989
Sentenza della Corte Costituzionale n. 318 del 18 maggio, 6 giugno 1989. Parziale illegittimità costituzionale dell art. 80 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 318/1989, che ha dichiarato illegittimo l'art. 80, primo comma, del T.U. INAIL nella parte in cui non garantiva al lavoratore, in caso di ulteriore infortunio sopravvenuto dopo dieci anni dalla costituzione della rendita precedente, una rendita non inferiore a quella già percepita. L'INAIL precisa che, se la valutazione medico-legale complessiva dei postumi risulta inferiore al grado che aveva dato luogo alla rendita consolidata, la nuova rendita deve comunque essere liquidata almeno su quel livello. La regola vale anche per le successive revisioni della rendita unica e si applica alle fattispecie dal 15 giugno 1989, nonché a quelle pendenti o già definite amministrativamente ma non ancora prescritte, con riesame su domanda salvo evidenza diretta dell'ufficio.
Parziale illegittimità costituzionale dell'art. 80 del T.U. INAIL (D.P.R. n. 1124/1965) in caso di ulteriore infortunio dopo dieci anni dalla rendita precedente
Sentenza della Corte Costituzionale n. 318/1989 e applicazione dell'art. 80 T.U. INAIL
La circolare dà attuazione alla sentenza n. 318 del 18 maggio - 6 giugno 1989 della Corte Costituzionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 14 giugno 1989. La pronuncia interviene sull'art. 80, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dichiarandone l'illegittimità parziale nella parte in cui non assicura, in caso di nuovo infortunio sopravvenuto dopo dieci anni dalla costituzione della rendita relativa a un precedente infortunio, una rendita non inferiore a quella già in godimento.
Principio affermato dalla Corte
La circolare evidenzia che la sentenza risolve una questione a lungo controversa e afferma un principio di tutela minima per il lavoratore già titolare di una rendita consolidata. La rendita unica, costituita a seguito del nuovo evento lesivo, non può essere rapportata a un'inabilità complessiva inferiore alla percentuale invalidante che aveva determinato la liquidazione della prima rendita, quando quest'ultima non sia più soggetta a revisione per scadenza dei termini.
Criteri medico-legali e di liquidazione
Resta fermo il riferimento del giudizio medico-legale all'obiettività dei postumi effettivamente riscontrati al momento della valutazione, con conseguente esame globale delle menomazioni in concreto presenti. Tuttavia, se da tale valutazione emerge un grado di inabilità inferiore rispetto a quello della rendita pregressa ormai consolidata, la rendita unica deve comunque essere liquidata prendendo a base il precedente grado di inabilità. In questo modo il lavoratore riceve un indennizzo almeno pari a quello già erogatogli.
La circolare precisa inoltre che il medesimo criterio va seguito anche in occasione di eventuali successive revisioni della rendita unica. Resta possibile, invece, una revisione in aumento della valutazione globale qualora i postumi lo giustifichino.
Decorrenza della nuova disciplina
La disciplina discendente dalla sentenza è operativa dal 15 giugno 1989, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale.
Ambito di applicazione
La circolare indica tre categorie di fattispecie alle quali il nuovo criterio si applica:
- quelle verificatesi dopo il 15 giugno 1989;
- quelle insorte prima di tale data ma non ancora definite, perché ancora in istruttoria o oggetto di controversie amministrative o giudiziarie;
- quelle già definite in via amministrativa prima del 15 giugno 1989, purché non ancora colpite dalla prescrizione triennale.
Riesame dei casi già definiti
Per le fattispecie già definite in via amministrativa prima del 15 giugno 1989 ma non ancora prescritte, il riesame deve essere effettuato su domanda degli interessati. Fa eccezione il caso in cui la situazione sia suscettibile di diretta evidenza da parte dell'Unità operativa, nel qual caso il riesame può avvenire senza istanza dell'assicurato.
Segnalazione delle difficoltà applicative
La circolare conclude disponendo che eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione della nuova disciplina devono essere segnalate alla Direzione Generale - Servizio prestazione assicurative.
Punti principali
Effetto della sentenza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 80, primo comma, del T.U. INAIL nella parte in cui non prevede che, quando un ulteriore infortunio intervenga dopo dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetti una rendita non inferiore a quella già erogata.
Criterio di liquidazione della rendita unica
Il giudizio medico-legale deve continuare a basarsi sulla valutazione globale dei postumi effettivamente riscontrati al momento dell'esame. Tuttavia, se tale valutazione conduce a un grado di inabilità inferiore rispetto a quello della rendita pregressa ormai consolidata, la nuova rendita deve essere liquidata comunque sulla base del grado precedente, così da assicurare al lavoratore un trattamento almeno pari a quello già riconosciuto.
Revisioni successive della rendita unica
Il principio della tutela minima pari alla rendita precedente deve essere osservato anche in occasione di ulteriori revisioni della rendita unica. La valutazione complessiva potrà invece essere rivalutata in aumento, ove i postumi giustifichino un grado di inabilità superiore.
Decorrenza e ambito temporale di applicazione
La disciplina deriva dalla sentenza ed è operante dal 15 giugno 1989, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica alle fattispecie verificatesi dopo tale data, a quelle anteriori ma non ancora definite e a quelle già definite in via amministrativa prima del 15 giugno 1989 purché non prescritte.
Riesame dei casi già definiti e segnalazioni
Per i casi già definiti in via amministrativa prima del 15 giugno 1989 ma non ancora prescritti, il riesame avviene su domanda dell'interessato, salvo i casi in cui l'aggiornamento sia rilevabile direttamente dall'Unità operativa. Eventuali difficoltà applicative devono essere segnalate alla Direzione Generale - Servizio prestazioni assicurative.
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