Corte di giustizia, Sentenza C-302/18
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019. — X contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. — Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Risorse stabili, regolari e sufficienti. — Causa C-302/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il richiedente non deve necessariamente dimostrare risorse economiche esclusivamente proprie. Possono essere prese in considerazione anche risorse fornite da un familiare o da altro terzo, se risultano stabili, regolari e sufficienti. Spetta però all’autorità nazionale valutare in concreto la situazione individuale e verificare che il richiedente non diventi un onere per lo Stato membro.
Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE: le risorse per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo possono provenire anche da un terzo e non devono necessariamente essere risorse proprie del richiedente.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, la nozione di «risorse stabili e regolari, sufficienti» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE debba essere limitata alle sole risorse proprie del richiedente oppure possa comprendere anche risorse messe a disposizione da un familiare o da altro terzo; e, in quest’ultimo caso, se un impegno formale di presa in carico del terzo sia sufficiente a provarne la disponibilità.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE deve essere interpretato nel senso che la nozione di «risorse» non si limita alle risorse proprie del richiedente, ma può includere anche risorse messe a disposizione da un terzo, compreso un familiare, purché, alla luce della situazione individuale del richiedente, tali risorse siano effettivamente stabili, regolari e sufficienti. Non può imporsi, in via generale, un requisito ulteriore relativo alla provenienza delle risorse; tuttavia le autorità nazionali devono verificare concretamente permanenza, continuità e idoneità delle risorse, potendo considerare vincolante un impegno di presa in carico del terzo come elemento rilevante, non automaticamente decisivo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/109/CE
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2003/109/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 11, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 12, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 13, direttiva 2003/109/CE
- Direttiva 2003/86/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2003/86/CE
- Direttiva 2004/38/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2004/38/CE
- Articolo 14, paragrafo 2, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 21 TFUE
Risorse per lo status di soggiornante di lungo periodo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgio) sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. La questione nasce dal rigetto, da parte delle autorità belghe, di una domanda di riconoscimento di tale status presentata da X, che aveva fatto valere risorse messe a disposizione dal fratello.
Fatti e procedimento principale
X, cittadino camerunese, aveva soggiornato regolarmente in Belgio in qualità di studente e poi in base a un permesso di lavoro. Nel dicembre 2016 presentava domanda per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, producendo, a sostegno dei mezzi di sussistenza, documenti relativi ai redditi del fratello e una dichiarazione di quest’ultimo con cui si impegnava a garantire il sostentamento di X e dei familiari a carico. La domanda veniva respinta perché X non disponeva di risorse proprie; il ricorso proposto contro tale decisione sollevava il dubbio se la direttiva consenta di considerare risorse provenienti da un terzo.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE, che impone ai cittadini di paesi terzi di comprovare il possesso di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei familiari a carico, senza ricorso all’assistenza sociale. Rilevano inoltre l’articolo 7 della stessa direttiva, relativo alla documentazione da produrre, e i considerando 2, 6, 7 e 10, che evidenziano l’obiettivo di integrazione, il radicamento derivante dal soggiorno legale e ininterrotto, nonché la necessità di regole procedurali efficaci e non ostruzionistiche. La Corte richiama anche disposizioni e giurisprudenza analoghe della direttiva 2004/38/CE e della direttiva 2003/86/CE.
Ragionamento della Corte
La Corte qualifica la nozione di «risorse» come nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare uniformemente. Sul piano letterale, le diverse versioni linguistiche della disposizione non consentono di desumere con chiarezza se le risorse debbano essere necessariamente proprie del richiedente. Sul piano teleologico, la direttiva 2003/109 mira a favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilmente residenti e a ravvicinare il loro status a quello dei cittadini nazionali; in tale ottica, ciò che conta è il radicamento nel territorio e la capacità di non diventare un onere per lo Stato membro, non la provenienza delle risorse.
La Corte sottolinea inoltre che, nel sistema della direttiva, il richiedente ha un vero e proprio diritto ad ottenere lo status se soddisfa le condizioni previste; non è quindi consentito introdurre requisiti aggiuntivi non previsti dal testo. In coerenza con la giurisprudenza relativa all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86, la Corte afferma che non è la fonte delle risorse a essere decisiva, bensì il loro carattere stabile, regolare e sufficiente, valutato in concreto.
Valutazione delle risorse messe a disposizione da terzi
La Corte ammette che le risorse possano provenire da un terzo, anche familiare, purché siano effettivamente disponibili e affidabili nel tempo. In tale valutazione, un impegno di presa in carico sottoscritto dal terzo può costituire un elemento importante, insieme ai vincoli familiari e alla natura/permanenza delle risorse del soggetto che si impegna a sostenerlo. Resta però necessario un esame complessivo della situazione individuale del richiedente.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE non si limita alle risorse proprie del richiedente, ma può comprendere risorse messe a disposizione da un terzo, a condizione che siano stabili, regolari e sufficienti. Il giudice nazionale deve verificare in concreto, alla luce della situazione individuale, che tali risorse consentano al richiedente di non diventare un onere per lo Stato membro interessato.
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