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Sentenza

Sentenza n. 3992/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - dell’Ordinanza n. 16 del 12 aprile 2022, a firma del Sindaco del Comune di Cairate, notificata al ricorrente in data 13 aprile 2022, con la quale sono stati ordinati al Fallimento INSA S.r.l. ed al Fallimento G&G Metal S.r.l, in solido tra loro, la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora presenti all’interno del capannone e sotto la tettoia esterna facenti parte dell’immobile di proprietà della società INSA S.r.l., dichiarata fallita, costituenti residui tensioattivi non ionici e ausiliari vari impiegati nell’attività di quest’ultima società; - per quanto per quanto occorrer, possa, dell’Ordinanza n. 15 del 12 aprile 2022, a firma del Sindaco del Comune di Cairate notificata al ricorrente in data 13 aprile 2022, con la quale è stata ordinata al Fallimento INSA S.r.l. ed al Fallimento G&G Metal S.r.l, in solido tra loro, la messa in sicurezza dei detersivi di cui alla predetta Ordinanza n. 16; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202201064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze sindacali che imponevano in solido a due società fallite la messa in sicurezza e la rimozione e lo smaltimento di rifiuti presenti in un capannone e sotto una tettoia

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso era stato proposto per l'annullamento di due ordinanze del Sindaco del Comune di Cairate, con le quali erano stati ordinati ai fallimenti di due società, in solido tra loro, rispettivamente la messa in sicurezza di detersivi e la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ancora presenti in un immobile. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato l'estinzione della persona giuridica conseguente alla chiusura della procedura fallimentare e alla cancellazione della società dal Registro delle imprese. Il TAR ha quindi disposto l'interruzione del processo. Non essendo seguita la prosecuzione o la riassunzione nei termini previsti dall'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a., il giudizio è stato definito per estinzione, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro le ordinanze.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per mancata prosecuzione o riassunzione dopo l'interruzione del processo determinata dall'estinzione della persona giuridica ricorrente, a seguito della chiusura della procedura fallimentare e della cancellazione dal Registro delle imprese. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.; il Collegio non ha esaminato nel merito la legittimità delle ordinanze impugnate. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della controversia e della natura della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    interruzione del processo

    La disposizione è stata richiamata quale base dell'interruzione del processo conseguente all'estinzione della persona giuridica ricorrente.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    interruzione del processo

    Richiamati, in quanto compatibili, per disciplinare l'interruzione processuale conseguente all'estinzione della parte.

  • art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    proseguito o riassunto secondo le modalità ivi indicate

    La mancata prosecuzione o riassunzione del giudizio nei termini e con le modalità previste determina l'estinzione del processo interrotto.

  • art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

    estinzione del giudizio per mancata prosecuzione e riassunzione

    Costituisce la base normativa della declaratoria di estinzione del giudizio non proseguito o riassunto dopo l'interruzione.

Massime di principio

  • Quando il processo amministrativo è interrotto per l'estinzione della persona giuridica ricorrente, il giudizio deve essere proseguito o riassunto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; in mancanza, il giudizio si estingue ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
  • La cancellazione della società dal Registro delle imprese conseguente alla chiusura della procedura fallimentare integra un evento interruttivo del processo quando determina l'estinzione della persona giuridica parte del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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