Sentenza n. 111/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione. della sentenza n. 526/2024 del 12/10/2024 pubbl. il 14/10/2024, emessa dal Tribunale di Ancona - Sez. Lav. - R.G. n. 1116/2024, nella persona del Giudice Dott. Tania De Antoniis, notificata il 14/10/2024 e passata in giudicato il 13/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 526/2024, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposta l'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. È stata inoltre richiesta la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la nomina del commissario e non ravvisando particolari ragioni per dubitare del tempestivo adempimento. Ha condannato l'Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto alla docente nel giudizio presupposto.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per ottemperanza è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione, termine maturato prima della proposizione del ricorso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la richiesta di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto l'indennizzo è stato negato perché non erano ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario è stata ritenuta misura acceleratoria sufficiente.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese del giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso per l'ottemperanza di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- L'inottemperanza può essere dichiarata quando il giudicato non risulta integralmente eseguito e l'Amministrazione, pur costituita in giudizio, non deduce specifiche ragioni ostative alla spettanza o all'azionabilità della pretesa riconosciuta dal titolo.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a subentrare nell'esecuzione su istanza del creditore, dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
- La somma prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere riconosciuta automaticamente per il ritardo nell'esecuzione del giudicato: può essere negata quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorire l'esecuzione.
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