Sentenza n. 3243/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta Ter, n. 7328/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Quinta Ter, n. 7328/2025, relativa al riconoscimento di Certificati Bianchi per annualità successive al 2016
Esito
La controversia
La società appellante contestava la sentenza del TAR Lazio relativa al mancato riconoscimento dei Certificati Bianchi per gli anni successivi al 2016, con riferimento all’unità di cogenerazione denominata Chiampo Motore Cogenerativo. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, affermando di avere ottenuto la piena soddisfazione delle proprie pretese a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5864 del 7 luglio 2025, che aveva riconosciuto in suo favore i certificati per l’anno 2016, e dei conseguenti atti adottati dal GSE anche per le annualità successive oggetto dell’appello e di altri giudizi connessi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, in esecuzione della precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 5864/2025, il GSE aveva riconosciuto alla società non solo i Certificati Bianchi relativi all’anno 2016, ma anche quelli riferiti agli anni successivi oggetto dell’appello. Il GSE aveva inoltre approvato una convenzione concernente il riconoscimento dei certificati commisurati al risparmio di energia primaria realizzato dall’unità di cogenerazione, convenzione accettata dalla società. La piena soddisfazione della pretesa ha quindi fatto venir meno l’interesse alla decisione nel merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità, novità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 38 c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 34, comma 5, c.p.a., quale norma applicabile alla decisione processuale.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta atti che soddisfano integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, rendendo inutile una pronuncia sul merito dell’impugnazione.
- La piena soddisfazione della pretesa può risultare anche da un’attività amministrativa successiva collegata all’esecuzione di una precedente pronuncia giurisdizionale, purché essa ricomprenda concretamente tutte le annualità o utilità oggetto del giudizio.
- La sottoscrizione o accettazione da parte dell’interessato della convenzione amministrativa predisposta dall’amministrazione costituisce, nel caso esaminato, elemento comprovante l’avvenuta soddisfazione della pretesa e il venir meno dell’interesse alla decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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