Cassazione Penale, Sentenza n. 22764/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra più sentenze e ha revocato la sospensione condizionale delle pene in ragione della sopravvenuta condanna con decreto penale dell'8/4/2017, irrevocabile il 16/9/2020. Il ricorrente censura la legittimità della revoca perché: a) le sentenze unite per continuazione comportavano una pena complessiva inferiore al limite biennale (per cui non sarebbe stato possibile revocare la sospensione); b) la successiva condanna con decreto penale, essendo a pena sospesa e consistendo in ammenda, non avrebbe determinato il superamento del limite biennale (osservando che avrebbe potuto essere sospesa la sola pena detentiva); c) il decreto penale in questione non sarebbe mai stato notificato al condannato e al difensore, sicché il ricorrente ha chiesto la remissione in termini per proporre opposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La difesa aveva infatti successivamente ottenuto dal giudice dell'esecuzione il beneficio richiesto (rimessione in termine per proporre opposizione al decreto penale e applicazione della sospensione condizionale alla pena per il reato continuato), rimuovendo l'interesse attuale del ricorrente alla decisione. Per tali ragioni la Cassazione non è entrata nel merito delle questioni sostanziali e ha escluso la condanna alle spese processuali e l'imposizione di sanzioni pecuniarie. Decisione resa il 27 aprile 2022.
Norme richiamate
Massima Cassazione - SU n. 10372/1995 (Serafino)
L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale anche al momento della decisione dell'impugnazione
Massima Cassazione - SU n. 20/1997 (Vitale)
Conferma il principio che l'interesse all'impugnazione non può essere meramente astratto e deve permanere alla data della decisione
Massima Cassazione - SU n. 6624/2012 (Marinaj)
Ribadisce il requisito della attualità e concretezza dell'interesse all'impugnazione
Cass. Sez. 3, 25.1.2012, n. 8025 (Oliviero)
Sez. 3, 25.1.2012, n. 8025
In caso di sopravvenuta perdita dell'interesse all'impugnazione non sono necessari provvedimenti per la condanna alle spese
Cass. Sez. 2, 17.6.2006, n. 30669 (De Mitri)
Sez. 2, 17.6.2006, n. 30669
Analogo principio sulla mancanza di sanzioni pecuniarie quando il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
Massime di principio
- Se la prestazione o il beneficio richiesto con l'impugnazione viene ottenuto prima che la Corte decida, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'interesse all'impugnazione deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione; ciò riguarda tutte le impugnazioni, comprese quelle in materia esecutiva.
- Prima di investire la Corte di Cassazione su questioni esecutive o sul riesame di provvedimenti, è pratico e spesso necessario chiedere al giudice dell'esecuzione i provvedimenti riparatori (es. applicazione della sospensione condizionale, remissione in termini per opposizione a decreto penale), per evitare che il ricorso diventi privo di interesse.
- La mancata notifica di un decreto penale può essere sanata con rimessione in termine per proporre opposizione; se ottenuta, può rendere privo di oggetto il ricorso che ne chiedeva la tutela.
- Quando il motivo di impugnazione attiene a revoca della sospensione condizionale per sopravvenute condanne, è opportuno valutare preventivamente se le condanne sopravvenute determinano effettivamente il superamento dei limiti legali (es. il limite biennale) e quale parte della pena va computata ai fini del superamento.
- La Corte di Cassazione, in presenza di sopravvenuta carenza di interesse, può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità senza decidere sul merito e senza imporre spese o sanzioni.
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