Cassazione Civile, Ordinanza n. 00722/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di atti familiari relativi a quote di una società. Un atto del 18 dicembre 2008, formalmente qualificato come donazione di quote societarie, era stato impugnato dal disponente chiedendone la revoca ex art. 803 c.c. Le convenute avevano sostenuto che quell'atto non fosse una vera donazione, ma l'esecuzione di una scrittura privata del 15 novembre 2008, sottoscritta da tutti i membri della famiglia, con cui i genitori e i figli avrebbero regolato complessivamente il riequilibrio delle attribuzioni patrimoniali tra i figli, anche in relazione a pregresse liberalità dei genitori. In appello il donante aveva, a sua volta, dedotto la nullità della scrittura privata per violazione del divieto di patti successori. La Corte d'appello aveva accolto il gravame, dichiarando nulli sia la scrittura sia l'atto pubblico, ritenendo che la pattuizione integrasse un patto successorio e che l'atto successivo fosse in frode alla legge. Le ricorrenti hanno censurato: la declaratoria di nullità resa su domanda nuova proposta solo in appello; il mancato contraddittorio con tutti i sottoscrittori; l'omesso esame del dedotto comportamento contra factum proprium; l'erronea qualificazione della scrittura come patto successorio; l'erronea configurazione dell'atto pubblico come negozio in frode alla legge.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il sesto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il settimo, e ha rigettato gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, perché riesamini la vicenda attenendosi ai principi sulla non proponibilità in appello di una domanda nuova di nullità e sui rigorosi presupposti del divieto di patti successori. La Corte ha chiarito che, nel caso concreto, la domanda di nullità era stata formulata solo in appello ed era quindi inammissibile; e ha ritenuto erronea la qualificazione della scrittura privata come patto successorio, poiché il riequilibrio tra fratelli delle attribuzioni ricevute in vita dai genitori non coincide, di per sé, con una disposizione mortis causa né con una rinuncia ai diritti successori futuri.
Norme richiamate
art. 803 c.c.
richiamato quale base della domanda originaria di revocazione della donazione formalmente stipulata come atto di liberalità.
art. 458 c.c.
divieto di patti successori
la nullità per patto successorio richiede che la convenzione disponga di diritti relativi a una successione non ancora aperta, con oggetto e causa mortis causa; il mero riequilibrio tra fratelli di attribuzioni già ricevute in vita non basta.
art. 769 c.c.
la donazione presuppone spirito di liberalità e depauperamento del disponente; il giudice di merito aveva escluso in concreto la natura donativa dell'atto del 18 dicembre 2008.
art. 1322 c.c.
la Corte d'appello aveva qualificato il negozio come privo di causa meritevole di tutela, ma la Cassazione ha ritenuto errato tale inquadramento nel caso concreto.
art. 1344 c.c.
la frode alla legge non può essere affermata senza verificare in modo puntuale la concreta funzione elusiva del negozio e il collegamento causale con una norma imperativa.
art. 99 c.p.c.
il giudice opera entro il principio della domanda; la rilevazione officiosa delle nullità va coordinata con esso.
art. 101 c.p.c.
richiamato in relazione alla necessità del contraddittorio prima di una decisione fondata su una questione nuova o diversa da quelle dibattute.
art. 102 c.p.c.
invocato per sostenere il mancato integrale contraddittorio rispetto alla domanda di nullità.
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare su domanda nuova proposta solo in appello; in presenza di nullità negoziale può semmai rilevarla come eccezione nei limiti processuali consentiti.
art. 183 c.p.c.
in primo grado era stata svolta solo una deduzione difensiva di nullità, non una vera domanda di accertamento.
art. 345 c.p.c.
è inammissibile la domanda nuova in appello; resta invece possibile, nei limiti del comma 2, il rilievo della nullità come eccezione. La Corte d'appello avrebbe dovuto trattare la questione come eccezione, non accoglierla come domanda.
art. 354 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per il tema del contraddittorio e delle nullità processuali.
art. 360 c.p.c.
norma sul sindacato di legittimità invocata per i vizi di violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi.
art. 24 Cost.
richiamato per il diritto di difesa in relazione alla asserita decisione a sorpresa.
art. 111 Cost.
richiamato per il giusto processo e il contraddittorio.
art. 1362 c.c.
invocato per contestare l'interpretazione della scrittura privata; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse correttamente valorizzato il tenore letterale e la comune intenzione desumibile dal testo.
Massime di principio
- La nullità negoziale può essere rilevata d'ufficio anche in appello, ma il giudice non può trasformare in decisione di merito una domanda di nullità proposta per la prima volta nel grado di appello: in tal caso la domanda è nuova e va dichiarata inammissibile; il giudice può, al più, esaminare il profilo come eccezione di nullità nei limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c.
- Il divieto di patti successori si applica solo quando l'accordo abbia causa e oggetto mortis causa, cioè quando disciplini diritti relativi a una successione non ancora aperta; non vi rientrano, di per sé, accordi tra fratelli che mirino a riequilibrare attribuzioni patrimoniali già ricevute in vita dai genitori.
- Per qualificare un patto come successorio occorre verificare in modo rigoroso tutti gli indici elaborati dalla giurisprudenza: finalità di disporre di una futura successione, considerazione dei beni come entità della futura eredità, privazione dello jus poenitendi, qualità di avente diritto del promissario e trasferimento mortis causa.
- L'eventuale assunzione di obblighi di conguaglio o compensazione tra fratelli, in relazione a beni donati in vita dai genitori, non integra automaticamente un patto successorio né un negozio in frode alla legge, se l'accordo resta ancorato a situazioni patrimoniali pregresse e non alla successione non ancora aperta.
- La denuncia di omessa pronuncia non riguarda le eccezioni di rito o le questioni pregiudiziali processuali, ma solo le domande e le eccezioni di merito; inoltre, la modifica della domanda è ammissibile entro le preclusioni processuali quando resta connessa al medesimo nucleo sostanziale della controversia.
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