Cassazione Penale, Sentenza n. 3325/2022 del 31/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava le condanne per dichiarazione fraudolenta ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 74/2000: Onetti contestava l'erronea applicazione della norma e la configurazione di una responsabilità oggettiva del rappresentante fiscale (mancata prova del dolo o dolo eventuale), nonché vizi di motivazione; Doninelli deduceva (i) insufficiente prova del dolo in quanto rappresentante legale ma privo di deleghe operative e risiedente all'estero e (ii) l'inammissibile utilizzazione in sede penale degli atti della verifica fiscale (violazione delle garanzie processuali previste per l'acquisizione degli atti ispettivi).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi: ha ritenuto non fondati i gravami, confermando la responsabilità penale di entrambi. In particolare, per Onetti ha ritenuto che, in qualità di rappresentante fiscale, egli avesse presentato dichiarazioni con elementi passivi fittizi e che la fittizietà fosse conoscibile anche per mera esamina documentale (dolo eventuale). Per Doninelli ha ritenuto inammissibile per genericità il motivo sulla inutilizzabilità degli atti della verifica fiscale e, quanto al merito, ha ritenuto provata la sua consapevolezza o conoscibilità della fittizietà delle operazioni, nonostante la sua residenza estera e la contestazione di mancato conferimento di deleghe.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione fraudolenta)
Il reato è reato 'proprio' di chi presenta la dichiarazione; può però concorrervi chi procura o contribuisce consapevolmente alla formazione della dichiarazione fraudolenta. La sanzione penale richiede dolo (anche eventuale) e non ammette semplici responsabilità oggettive.
art. 17, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (rappresentante fiscale IVA)
"nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione (...)"
Il rappresentante fiscale risponde in solido per gli obblighi IVA e, pur essendo figura di natura civilistica/tributaria, può essere penalmente responsabilizzato quando presenta la dichiarazione e conosce o avrebbe dovuto conoscere la fittizietà delle poste inserite.
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Il giudice ha applicato i principi del concorso di persone: il concorso si concreta anche senza previo accordo formale quando ciascuno fornisca un contributo cosciente e apprezzabile alla realizzazione del fatto collettivo.
art. 40, secondo comma, c.p. e art. 48 c.p. (posizione di garanzia e attribuzione di responsabilità)
La Corte ha chiarito che non è stata applicata una responsabilità oggettiva basata sulla posizione di garanzia; la responsabilità penale è stata invece ancorata a condotte attive e alla cognoscibilità della falsità documentale.
art. 581 c.p.p. (obbligo di specificità dei motivi in cassazione)
La Corte ha escluso la fondatezza del motivo di Doninelli relativo all'inutilizzabilità degli atti per genericità: il ricorrente non ha specificato quali atti della verifica sarebbero stati viziati e decisivi per la decisione impugnata.
art. 220 disposizioni attuative c.p.p. (utilizzabilità degli atti ispettivi)
La Corte ribadisce che gli atti derivanti da attività ispettive possono essere utilizzati in sede penale solo se acquisiti nel rispetto delle garanzie del codice; tuttavia la censura richiede specificità su quali atti siano viziati, quando siano emersi gli indizi e quale incidenza abbiano avuto sulla decisione.
Massime di principio
- Il rappresentante fiscale di una società estera può essere penalmente responsabile per dichiarazione fraudolenta quando è colui che materialmente presenta la dichiarazione e dalle scritture e documenti in suo possesso emergeva, anche con un esame formale, la conoscibilità della fittizietà delle operazioni; la responsabilità non è automatica ma richiede prova del dolo o della sua conoscibilità (dolo eventuale).
- La qualifica formale (rappresentante legale o fiscale) e la residenza estera non escludono automaticamente la responsabilità penale: rilevano i poteri effettivi, la disponibilità della documentazione e gli elementi indiziari che rendono conoscibile la frode.
- Il delitto di dichiarazione fraudolenta è reato 'di mano propria' ma ammette il concorso di persone: chi procura o predispone documentazione fraudolenta che venga usata nella dichiarazione può concorrere al reato anche se non ha materialmente firmato o presentato la dichiarazione.
- La doglianza sull'inutilizzabilità di atti della verifica fiscale in sede penale richiede specificità: il ricorrente deve indicare quali atti sono viziati, a partire da quando sono emersi indizi di reato e quale rilevanza decisiva hanno avuto nel giudizio; senza questo dettaglio il motivo è inammissibile.
- In presenza di elementi oggettivi di anomalia (incongruenze tra fatturati, oggetto sociale incompatibile, assenza di pagamenti, disconoscimento delle fatture dagli emittenti, carenza di documenti contrattuali), la cognoscibilità della fittizietà può essere desunta anche da un esame formale della documentazione, giustificando l'accertamento del dolo eventuale.
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