Cassazione Penale, Ordinanza n. 03150/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e che le doglianze tendevano a sollecitare una diversa valutazione delle prove, preclusa in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per più episodi di danneggiamento aggravato ascritti ai capi a), c) ed e). La difesa ha dedotto, formalmente come violazione di legge, la mancata assoluzione per tali fatti e, con un secondo motivo, la mancata applicazione dell'art. 56, terzo comma, c.p., prospettando in sostanza la desistenza volontaria. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano questioni già dedotte in appello e già disattese con argomentazioni congrue; inoltre miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, in particolare delle dichiarazioni delle persone offese, operazione non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono formulati nei termini consentiti dalla legge e non si confrontano in modo effettivo con la motivazione della decisione impugnata.
art. 56, terzo comma, c.p.
La difesa invocava la desistenza volontaria, ma la Corte richiama il precedente rigetto di tale tesi da parte dei giudici di merito, senza ritenerne la configurabilità nel caso concreto.
art. 591 c.p.p.
Viene richiamato quale base per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti formali e sostanziali dei motivi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già formulate in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contrapporre una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La deduzione della desistenza volontaria deve misurarsi con l'accertamento di merito già compiuto; se la sentenza impugnata esclude la desistenza con argomentazioni logiche e giuridiche, una mera riproposizione della tesi difensiva non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando i motivi di ricorso non rispettano i requisiti richiesti dall'art. 591 c.p.p. e non incidono in modo critico sulla ratio decidendi, la Corte dichiara l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste.
Come è indicizzato
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