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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18840/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utenti)

La controversia

La controversia nasce da fatture emesse dal gestore del servizio idrico con la causale "Addebito per transazione 26/04/2007 - 26/01/2010" nei confronti di una pluralità di autogestioni e condomini riferiti ad alloggi IACP. In primo grado era stata respinta la domanda di accertamento negativo della debenza proposta dagli enti utenti; in appello, per una parte di essi, la decisione era stata riformata, con accertamento che nulla era dovuto sia per la causale collegata alla transazione tra IACP e gestore sia, in generale, per i servizi idrico-fognanti dal 1 gennaio 2007 fino alla costituzione delle autogestioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità/inammissibilità dell’appello per difetto di autorizzazione assembleare alla proposizione dell’azione, assumendo che la procura fosse stata rilasciata dall’amministratore delle autogestioni senza previa delibera; 2) motivazione apparente e omesso esame di prove testimoniali e documentali, sostenendo che la Corte territoriale avesse ignorato elementi decisivi dai quali emergeva che le somme fatturate riguardavano consumi effettivamente dovuti dagli assegnatari o dalle autogestioni e che la causale in fattura era solo impropriamente riferita alla transazione; 3) violazione della legge regionale pugliese n. 54 del 1984, perché l’obbligo di pagamento dei servizi idrici sarebbe sorto direttamente in capo agli assegnatari/condomini e le autogestioni avrebbero dovuto subentrare alle utenze già intestate all’IACP; 4) violazione delle regole sulle spese di lite per mancata compensazione, quantomeno parziale, dopo la riforma solo parziale della sentenza di primo grado. La Corte ha inoltre affrontato preliminarmente il tema della procedibilità del ricorso, legato al deposito della copia analogica della sentenza notificata via PEC senza attestazione di conformità, escludendo però l’improcedibilità nel caso concreto per la specifica configurazione del contraddittorio e per il mancato disconoscimento da parte dei controricorrenti costituiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha prima escluso l’improcedibilità, ritenendo applicabili i principi delle Sezioni Unite sulla copia analogica della sentenza notificata via PEC, ma valorizzando la peculiarità del caso: gli enti appellanti erano stati difesi in appello dal medesimo avvocato, che aveva anche notificato la sentenza e poi depositato il controricorso per alcuni di essi senza disconoscerne la conformità. Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sulla legittimazione processuale/assenza di autorizzazione assembleare non risultava tempestivamente dedotta nei gradi di merito e comunque non era assistita da puntuale indicazione degli atti rilevanti; inoltre è stato osservato che, per controversie relative al pagamento di obbligazioni inerenti ai servizi condominiali, non occorre autorizzazione assembleare perché l’azione rientra nelle attribuzioni dell’amministratore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze non integravano un vero vizio di motivazione apparente né un omesso esame di fatto decisivo, trattandosi piuttosto di richiesta di diversa lettura del materiale istruttorio già considerato dalla Corte d’appello. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato: la Corte ha rilevato che la censura non scalfiva le rationes decidendi fondate, da un lato, sull’inopponibilità alle autogestioni della transazione stipulata tra IACP e gestore e, dall’altro, sulla distinta soggettività giuridica delle autogestioni/condomini rispetto ai singoli assegnatari; inoltre la legge regionale non prevedeva un’obbligazione direttamente azionabile dal gestore contro i singoli utenti, ma manteneva l’obbligo in capo all’ente gestore fino alla costituzione delle autogestioni o amministrazioni condominiali. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la mancata compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, specie in presenza di soccombenza, sia pure parziale, della ricorrente. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1372, comma 2, c.c.

    Il contratto non produce effetti diretti nei confronti dei terzi, salvo i casi previsti dalla legge; la transazione tra IACP e gestore non è opponibile alle autogestioni e ai condomini successivamente costituiti.

  • art. 38, comma 1, legge reg. Puglia 20 dicembre 1984, n. 54

    Fino all'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari devono rimborsare agli enti gestori i costi diretti e indiretti dei servizi erogati; l'obbligo permane in capo all'ente gestore fino a tale momento.

  • art. 39, comma 1, legge reg. Puglia 20 dicembre 1984, n. 54

    Per le amministrazioni condominiali l'obbligo di rimborso permane fino alla costituzione dell'amministrazione; la norma non attribuisce un obbligo direttamente azionabile dal gestore nei confronti dei singoli assegnatari o condomini.

  • art. 1130 c.c.

    L'azione per il pagamento di obbligazioni assunte per l'esercizio dei servizi condominiali rientra nelle attribuzioni dell'amministratore.

  • art. 1131 c.c.

    L'autorizzazione o ratifica assembleare è necessaria solo per le cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore; non è richiesta per una domanda di pagamento del terzo creditore per servizi condominiali.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata tempestiva deduzione della questione nei gradi di merito.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; tale onere è stato ritenuto violato.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La Corte ha esaminato il tema dell'improcedibilità del ricorso per mancato deposito di copia autentica della sentenza notificata via PEC, escludendola nel caso concreto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione in camera di consiglio ha avuto luogo secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Usato per enunciare i principi sulla procedibilità del ricorso in caso di copia analogica della sentenza notificata via PEC.

  • art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005

    Il mancato disconoscimento della conformità della copia informale all'originale notificato via PEC vale come comportamento concludente della parte che dispone dell'originale.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del 1994

    La mancanza di attestazione di conformità nella copia analogica depositata del provvedimento notificato telematicamente è stata scrutinata ai fini della procedibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul mancato esame delle prove, ma senza esito favorevole.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la doglianza è stata qualificata come inammissibile perché tendeva a una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca realmente la motivazione in senso costituzionalmente rilevante; nel caso concreto ciò è stato escluso.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state esaminate come violazioni di legge, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, ma tutte respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è sindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di una pluralità di cause scindibili trattate unitariamente, la procedibilità del ricorso per cassazione va valutata distintamente per ciascun rapporto processuale, senza che la condotta di un intimato si estenda automaticamente agli altri, salvo la particolare situazione in cui il mancato disconoscimento della copia notificata via PEC sia riferibile all'unico difensore che aveva materialmente effettuato la notificazione per tutti.
  • Il deposito della copia analogica della sentenza notificata telematicamente, priva di attestazione di conformità, non determina improcedibilità se il controricorrente che dispone dell'originale non disconosce la conformità della copia; tale mancato disconoscimento opera come comportamento concludente ex art. 23, comma 2, CAD.
  • La deduzione del difetto di legittimazione processuale o di poteri rappresentativi deve essere tempestiva nei gradi di merito; se non risulta specificamente allegata e documentata la sua proposizione nei termini, la censura è inammissibile in cassazione.
  • La mancanza di autorizzazione assembleare alla lite non è necessaria quando l'azione rientra nelle attribuzioni dell'amministratore e concerne il pagamento di obbligazioni assunte per i servizi comuni o condominiali.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito, ancorché non siano state analizzate tutte le prove invocate dalle parti.
  • Una transazione stipulata tra due soggetti non è opponibile ai terzi successivamente divenuti parti del rapporto se non nei casi previsti dalla legge; la pretesa creditoria fondata su quel titolo non può essere automaticamente estesa a soggetti estranei all'accordo.
  • Le norme regionali che disciplinano autogestioni e amministrazioni condominiali degli alloggi possono prevedere il rimborso dei costi dei servizi agli enti gestori fino alla costituzione dell'autogestione o dell'amministrazione, ma non attribuiscono necessariamente al gestore un'azione diretta verso i singoli assegnatari se il titolo azionato si fonda su una diversa pattuizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimentoSpese condominialiParti comuni
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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