Cassazione Penale, Sentenza n. 18342/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del 15/04/2021 con cui il Tribunale di Messina aveva riconosciuto la continuazione tra reati accertati in cinque distinte sentenze e aveva rideterminato la pena complessiva. Il difensore ha denunciato: violazione degli artt. 78, 81, 132 e 133 cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen.; carenza o insufficiente motivazione sugli aumenti di pena applicati ai reati satellite; errata determinazione della pena complessiva per avere superato il tetto massimo previsto dall'art. 78 cod. pen.; omissione dello scorporo dei reati già unificati in sede di cognizione e utilizzo della pena già frutto di continuazione interna come base del nuovo calcolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha svolto lo scorporo dei reati precedentemente unificati, ha assunto come base l'intera pena già comprensiva di continuazione interna, non ha motivato adeguatamente gli aumenti per i reati satellite e ha violato il limite moderatore della pena finale previsto dall'art. 78 cod. pen. Ha quindi disposto il rinvio affinché il giudice dell'esecuzione segua i principi di diritto consolidati: scorporare le unificazioni, individuare il reato più grave, calcolare separatamente e motivare gli aumenti per ciascun reato satellite, rispettare i limiti di cui all'art. 78 salvo le deroghe previste per reati commessi dopo l'inizio della detenzione, e motivare in relazione all'entità degli aumenti.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'istanza per la determinazione della pena in sede di esecuzione; la Corte richiede che la rideterminazione della pena per la continuazione in executivis rispetti i criteri di scorporo e motivazione stabiliti dalla giurisprudenza
art. 78 cod. pen.
Fissa il limite massimo della pena cumulata (criterio moderatore); la Corte ribadisce che nella determinazione della pena complessiva per reati commessi prima dell'inizio della detenzione va rispettato tale limite, salvo le deroghe per reati commessi durante l'espiazione o dopo la sua interruzione
art. 81 cod. pen.
Disciplina il cumulo delle pene e la continuazione; la Corte richiama l'obbligo di scorporare eventuali unificazioni già operate in sede di cognizione e di ricostruire ordinatamente il cumulo giuridico
art. 132 cod. pen.
Principi di individualizzazione della pena rilevanti per la corretta determinazione della pena base e degli aumenti
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena applicabili nella ricomposizione del cumulo e nella motivazione degli aumenti
Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013
Prescrive l'osservanza di determinate garanzie procedurali che hanno indotto la Corte di cassazione a disporre il rinvio in diversa composizione del giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per continuazione tra sentenze distinte, deve prima scorporare tutte le unificazioni già operate in sede di cognizione per individuare il reato più grave da porre a base del nuovo calcolo
- Una volta individuato il reato più grave, la pena di base va assunta senza incorporare aumenti già frutto di continuazione interna; gli aumenti per ciascun reato satellite devono essere calcolati autonomamente e motivati in modo specifico
- La motivazione sugli aumenti deve essere tanto più dettagliata quanto più rilevanti sono gli aumenti stessi, così da consentire la verifica della proporzione tra le pene e l'assenza di un cumulo materiale surrettizio
- Nella determinazione della pena complessiva va rispettato il limite moderatore dell'art. 78 cod. pen. per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione; le pene relative a reati commessi durante l'espiazione o dopo l'inizio della detenzione vanno valutate separatamente e possono non essere assoggettate allo stesso limite
- La mancata applicazione delle regole di scorporo e di motivazione o il superamento illegittimo dei limiti di legge comportano l'annullamento dell'atto esecutivo e il rinvio per nuovo giudizio
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