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Interpello

Risposta n. 184 del 11/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che la borsa di studio percepita durante il dottorato non integri un rapporto di lavoro con l’ente erogatore e, quindi, non costituisca causa ostativa al regime forfetario per l’attività autonoma svolta prevalentemente nei confronti del medesimo soggetto.

Applicazione del regime forfetario e causa ostativa per rapporti con il precedente erogatore della borsa di dottorato

Il quesito

Il contribuente chiede se la percezione, durante il dottorato di ricerca, di una borsa di studio erogata dall’ente presso cui intende poi svolgere prevalentemente la propria attività di lavoro autonomo impedisca l’accesso al regime forfetario, alla luce della causa ostativa introdotta dalla legge di bilancio 2019.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate afferma che, se la borsa di studio è correttamente qualificabile come reddito assimilato a lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR e non come reddito di lavoro dipendente, la causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190/2014 non si applica. Il contribuente può quindi accedere al regime forfetario, fermo restando il possesso degli altri requisiti e i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Regime forfetario e borsa di dottorato percepita dallo stesso ente

L’interpello riguarda la possibilità di applicare il regime forfetario quando il futuro cliente principale dell’attività autonoma coincide con l’ente che, in passato, ha erogato al contribuente una borsa di studio durante il dottorato di ricerca. Il tema centrale è l’eventuale operatività della causa ostativa prevista per i rapporti con datori di lavoro attuali o recenti.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente ha svolto un dottorato di ricerca dal 2 gennaio 2015 al 31 gennaio 2019 presso un Istituto di Ricerche, ricevendo da quest’ultimo una borsa di studio. Intende avviare un’attività di lavoro autonomo che sarà svolta prevalentemente nei confronti del medesimo istituto e chiede se tale circostanza precluda l’accesso al regime forfetario a partire dal periodo d’imposta 2019.

Quesito posto all’Agenzia

Il quesito riguarda l’interpretazione dell’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, si chiede se la precedente percezione di una borsa di studio dottorale dall’ente verso cui l’attività autonoma sarà prevalentemente diretta integri un rapporto rilevante ai fini della causa ostativa.

Soluzione interpretativa prospettata

L’istante sostiene che la borsa di studio percepita durante il periodo di dottorato, erogata dal medesimo soggetto che diventerà il cliente principale, non equivalga a un rapporto di lavoro dipendente e non determini quindi l’esclusione dal regime forfetario.

Normativa richiamata e quadro interpretativo

L’Agenzia richiama il regime forfetario introdotto dalla legge n. 190 del 2014, articoli 1, commi da 54 a 89, e la riformulazione delle cause ostative operata dalla legge di bilancio 2019. La causa ostativa di interesse, di cui alla lettera d-bis) del comma 57, impedisce l’accesso al regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o vi sono stati rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

L’Agenzia richiama inoltre la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che chiarisce che, per i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex articolo 50 del TUIR, occorre verificare se i soggetti erogatori possano essere considerati “datori di lavoro” nel senso richiesto dalla causa ostativa. La stessa circolare esclude dall’ambito della causa ostativa i percettori dei redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d), f), g), h), h-bis), i) ed l), del TUIR, fermo restando che la qualificazione fiscale del reddito deve essere corretta.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che la borsa di studio percepita durante il dottorato sembra essere stata corrisposta dall’istituto esclusivamente per sostenere l’attività di studio svolta presso il medesimo ente, e quindi al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente. In tale ottica, tali somme rientrerebbero nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR.

Pertanto, se il contribuente ha effettivamente percepito redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non redditi di lavoro dipendente, la causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014 non risulta integrata. Di conseguenza, il contribuente può applicare il regime forfetario, sempre che sussistano anche gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

Conclusioni operative

La risposta è favorevole al contribuente, ma subordinata alla corretta qualificazione fiscale della borsa di studio come reddito assimilato a lavoro dipendente. Resta inoltre fermo il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria su tale qualificazione e sul possesso di tutti gli altri requisiti necessari per il regime forfetario.

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