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Sentenza

Sentenza n. 82/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 22 marzo 2025 n. 153.

Giustizia amministrativa202501240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 22 marzo 2025 n. 153, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, disponendo che provveda in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni, ove accerti il protrarsi dell'inadempimento. Su richiesta della parte, il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione o, in mancanza, all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso inutilmente del termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni consente di promuovere l'azione esecutiva.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In presenza di una richiesta di parte e dell'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sugli importi dovuti per ogni giorno di ritardo.

Massime di principio

  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni, il creditore può proporre giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza che impone l'erogazione di una prestazione determinata, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine specifico e individuare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrandola agli interessi legali sull'importo dovuto per ciascun giorno di ritardo fino all'esecuzione del giudicato o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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